Esenzione contributo di costruzione solo per opere a destinazione pubblica esclusiva (Cons. Stato n. 6208 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dal contributo di costruzione prevista dall’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 presuppone che l’opera sia destinata in modo esclusivo e stabile al soddisfacimento di interessi generali. La mera strumentalità rispetto all’esercizio di un servizio pubblico non integra la nozione di impianti, attrezzature e opere di interesse generale, rilevando la natura oggettiva della struttura e non la destinazione soggettivamente voluta dal privato. La riconduzione astratta alla tipologia dell’opera di urbanizzazione secondaria non è sufficiente: occorre una previsione specifica e puntuale dello strumento urbanistico. Una struttura sanitaria privata, gestita da una società con scopo di lucro, non può qualificarsi come opera a destinazione pubblica esclusiva e resta soggetta alla regola generale dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Basilicata la richiesta del Comune di Potenza del contributo di costruzione per il rilascio di un permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di un corpo di fabbrica destinato a nuova struttura sanitaria, con ottanta posti letto, in parte accreditati e in parte in regime privatistico, oltre a servizi ambulatoriali e diagnostica per immagini. La società ha chiesto l’accertamento della non debenza dell’intera somma e il rimborso della parte già versata in due rate.

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. La società ha proposto appello deducendo un unico motivo: l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di opera di urbanizzazione secondaria prevista dallo strumento urbanistico e realizzata da privato in attuazione dello stesso. Il Comune non si è costituito in appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il punto di partenza è la regola generale dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001: il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. L’eccezione dell’art. 17, comma 3, lett. c), è di stretta applicazione e richiede una destinazione esclusiva e stabile dell’opera alle esigenze della collettività.

Tale requisito manca nel caso di specie. Il permesso di costruire qualifica il fabbricato come struttura sanitaria privata, destinazione che fa venir meno la stessa ratio dell’esonero, consistente nell’evitare che un’opera già destinata a soddisfare interessi generali sopporti il contributo. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 3556 del 2023.

Il collegio ribadisce inoltre, sulla scorta di Cons. Stato, Sez. IV, n. 2859 del 2025 e di Cons. Stato, Sez. IV, n. 3750 del 2016, che la strumentalità rispetto a un servizio pubblico dipende da scelte discrezionali e revocabili della società: ciò che rileva non è la destinazione soggettivamente voluta, ma la natura oggettiva dell’opera, potendosi configurare l’esonero solo quando la struttura non possa, neppure in astratto, avere destinazione diversa da quella pubblica.

La Corte esclude poi che l’appellante possa qualificarsi come ente istituzionalmente competente, essendo una società con scopo di lucro, eventualmente convenzionata con il servizio sanitario per una parte dei posti letto e destinata a utilizzare il nuovo fabbricato nell’ambito della propria attività d’impresa. Né ricorre la seconda parte della disposizione: l’opera di urbanizzazione deve essere realizzata in attuazione di una previsione specifica e puntuale di piano, non bastando la semplice riconduzione all’astratta tipologia di opera di urbanizzazione secondaria. Sul punto il collegio richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 5942 del 2018 e n. 11329 del 2023: l’equiparazione tra opere pubbliche e opere di urbanizzazione realizzate da privati si giustifica solo in funzione di specifiche opere individuate dallo strumento urbanistico, ancorché eseguite dal privato nel quadro di una convenzione.

La struttura in esame non corrisponde dunque al paradigma normativo e non può godere dell’esenzione. Nulla sulle spese del grado per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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