Decadenza del delegato provinciale nel consorzio industriale per riordino territoriale (TAR Sardegna n. 625 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del soggetto designato dal presidente della provincia a rappresentarla in seno all’assemblea generale del consorzio industriale provinciale consegue ex lege al mutamento dell’assetto territoriale degli enti locali e alla soppressione dell’ente originariamente rappresentato. Il provvedimento che dichiara la decadenza e nomina il nuovo delegato dell’ente subentrante ha natura sostanzialmente ricognitiva di effetti già prodottisi per effetto della riforma regionale. Non è pertanto necessaria una preventiva revoca motivata, con contraddittorio procedimentale, della precedente designazione, restando la competenza ricompresa nel perimetro delle incombenze affidate all’amministratore straordinario chiamato ad assicurare la successione tra gli enti. Il raccordo tra i commissari straordinari, imposto dalla legge regionale, esclude l’invasione delle prerogative del nuovo ente provinciale. Il ricorrente che abbia subito la decadenza ex lege è privo di interesse all’impugnazione della nuova nomina, il cui annullamento non gli arrecherebbe alcun vantaggio concreto e attuale: la censura è improcedibile.
Il Fatto
Un consorzio industriale provinciale è disciplinato dalla l.r. Sardegna n. 10/2008. L’art. 4, comma 2, della l.r. n. 10/2008 prevede che l’assemblea generale sia composta, tra gli altri, dal presidente della provincia nel cui territorio si trova il consorzio o da un suo delegato. L’art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008 stabilisce che il consiglio di amministrazione dei consorzi costituiti sino a cinque soggetti coincide con l’assemblea generale.
Con decreto del 28 gennaio 2021 l’amministratore straordinario della provincia aveva nominato un proprio delegato nell’assemblea del consorzio. La l.r. n. 7/2021 ha poi soppresso la provincia e istituito nuovi enti territoriali, succeduti nei rapporti attivi e passivi; la l.r. n. 9/2024 ha dettato disposizioni transitorie di riordino, prevedendo la decadenza degli amministratori e commissari straordinari in carica. Il commissario straordinario della soppressa provincia ha quindi adottato il decreto n. 11/2024, con cui ha dichiarato la decadenza del precedente delegato e nominato un nuovo rappresentante. Il delegate ha impugnato l’atto, deducendo l’illegittimità della decadenza e l’invasione delle competenze del nuovo ente; ha poi gravato con motivi aggiunti le deliberazioni assembleari conseguenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 2, comma 7, della l.r. n. 9/2024, che prevede la decadenza automatica degli amministratori e commissari straordinari in carica al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Secondo il ricorrente, la decadenza non si estenderebbe alle nomine dagli stessi effettuate, con la conseguenza che l’amministrazione avrebbe dovuto revocare espressamente la designazione, previa comunicazione di avvio del procedimento e con motivazione congrua.
Il Tribunale ritiene la tesi non decisiva. Il decreto richiama il nuovo assetto istituzionale che ha soppresso la provincia e istituito i nuovi enti, e la nomina del nuovo delegato è finalizzata a mantenere la rappresentatività territoriale dell’ente di riferimento. Si tratta di un provvedimento sostanzialmente ricognitivo di effetti già prodottisi ex lege: la sostituzione avviene in termini doverosi, imposti dalla nuova articolazione territoriale. La competenza rientra nel perimetro delle incombenze affidate all’amministratore straordinario incaricato della successione tra gli enti.
Quanto al profilo procedimentale, il Collegio valorizza l’art. 2, comma 4, della l.r. n. 9/2024, che impone ai commissari straordinari di operare in raccordo tra loro secondo il principio di leale collaborazione. Il decreto è stato adottato sentito l’amministratore straordinario del nuovo ente provinciale e sulla base della sua proposta: ciò esclude l’invasione delle prerogative del nuovo ente. Le censure del ricorrente sono pertanto infondate.
Le doglianze avverso la nuova nomina sono invece improcedibili per difetto di interesse. La decadenza ex lege del ricorrente a seguito del mutato assetto territoriale lo priva dell’interesse a impugnare la designazione del nuovo delegato, il cui annullamento non gli arrecherebbe alcun vantaggio concreto e attuale. Il ricorso è quindi in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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