Revisione della patente non sanzionatoria e motivazione sui dubbi di idoneità (Cons. Stato n. 4722 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di revisione della patente di guida adottati ai sensi dell’art. 128 cod. strada non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico, penali o civili. Essi si fondano su qualunque episodio che ingeneri un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del destinatario. Trattandosi di misura ampiamente discrezionale, è richiesta una motivazione approfondita, idonea a manifestare le ragioni dei dubbi sui requisiti di idoneità. La proporzionalità della misura va valutata in relazione alla gravità del sinistro e alle circostanze sintomatiche del medesimo. L’ordinanza cautelare, provvedimento provvisorio, può essere ribaltata dalla sentenza che decide la causa senza necessità di fatti sopravvenuti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha respinto il ricorso gerarchico avverso la revisione della patente disposta nei suoi confronti all’esito di un sinistro, nel corso del quale il veicolo da lui condotto, impegnato in una manovra di svolta a sinistra, ha impattato con un motociclista proveniente da destra.
Il TAR Liguria, previo accoglimento dell’istanza cautelare, ha rigettato il ricorso. L’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo il vizio di motivazione della sentenza per illogicità e contraddittorietà rispetto all’ordinanza cautelare e la violazione dell’art. 128 cod. strada per eccesso di potere, difetto di istruttoria e irrazionalità manifesta. L’Amministrazione non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto il motivo relativo al rapporto tra ordinanza cautelare e sentenza di merito. L’ordinanza cautelare è un provvedimento provvisorio e, in quanto tale, può essere modificata e persino ribaltata dalla sentenza che decide la causa, senza necessità di circostanze sopravvenute o di nuovi approfondimenti. In virtù del rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm., trova applicazione l’art. 177 cod. proc. civ., espressivo di un principio generale per cui le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Quanto alle argomentazioni difensive trascurate dal primo giudice, la Corte le qualifica come elementi indiziari poco significativi e non decisivi, tenuto conto del breve lasso temporale trascorso dal sinistro e della maggiore attenzione prestata dal ricorrente proprio in ragione del giudizio pendente.
Il nucleo del decidere concerne la natura e i presupposti della revisione ex art. 128 cod. strada. Il Consiglio ribadisce che tali provvedimenti, a differenza di quelli assunti ai sensi dell’art. 126-bis cod. strada, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di una violazione. Essi sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità del destinatario, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 8853 del 2024.
La sentenza impugnata ha confermato la congruità della motivazione del provvedimento, che richiama il rapporto dei carabinieri, la frattura al femore riportata dal motociclista e la conferma, da parte di un teste oculare, della violazione dell’obbligo di dare la precedenza. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 9113 del 2022 sulla necessità di motivazione approfondita in ragione della natura ampiamente discrezionale della misura. Il soccorso con elisoccorso e la frattura al femore sono considerati circostanze sintomatiche della gravità del sinistro e della proporzionalità della revisione rispetto ai dubbi insorti. L’appello è pertanto rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.