Falso nella richiesta di incentivi e decadenza GSE oltre il termine (Cons. Stato n. 3264 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, il potere del GSE di disporre la decadenza dagli incentivi, a seguito dell’attività di verifica e controllo dei dati e dei documenti forniti dal soggetto responsabile, è vincolato e trova applicazione, per le fattispecie successive alla novella del 2020, nei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, richiamato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011. Ne consegue l’applicazione del comma 2-bis della stessa norma, che consente l’adozione del provvedimento anche oltre il termine di dodici mesi quando il vantaggio sia conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti. Non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza penale, potendo l’Amministrazione valutare autonomamente la falsità sulla base degli atti delle indagini. La presentazione di documentazione tecnica non veritiera integra violazione rilevante e non meramente formale, tale da precludere la stessa decurtazione dell’incentivo.

Il Fatto

Una società ha ottenuto nel 2013 dal GSE la tariffa incentivante del Quarto conto energia per un impianto fotovoltaico qualificato come integrato con caratteristiche innovative, realizzato su una struttura verticale prospiciente un edificio. A seguito di un sopralluogo del 2021 e delle risultanze di indagini penali, il GSE ha contestato che la copia della comunicazione di inizio attività allegata alla domanda fosse difforme dall’originale e che la documentazione tecnica recasse firma e timbro apocrifi del progettista. Ha inoltre rilevato l’artificioso frazionamento rispetto a un secondo impianto insistente sulla medesima particella catastale.

Con provvedimento del 4 dicembre 2024 il GSE ha disposto la decadenza dagli incentivi. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, relativi alla domanda di restituzione delle somme. La società ha proposto appello, lamentando tra l’altro la nullità della sentenza per omesso esame di questioni e il superamento del termine per l’esercizio del potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per essere questa riproduttiva di altre pronunce e per errori di fatto, richiama l’art. 105 c.p.a. e la tipizzazione giurisprudenziale delle cause di nullità, individuate in carenze macroscopiche che impediscono l’esame del merito. Gli errori lamentati attengono alla motivazione e, in forza dell’effetto devolutivo, il giudice d’appello deve comunque esaminare la legittimità del provvedimento, integrando la motivazione.

Sul termine, la Corte ricostruisce il quadro normativo: l’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, come modificato dal d.l. n. 76/2020, prescrive che la decadenza sia disposta in presenza dei presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il richiamo comporta l’applicazione del comma 2-bis, che consente l’annullamento anche oltre i dodici mesi per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti. Non serve, secondo l’orientamento richiamato, il passaggio in giudicato della sentenza penale. L’attesa del giudizio di primo grado, pur non dovuta, è espressione dei principi di collaborazione e buona fede.

Il GSE ha svolto una autonoma valutazione della falsità, valorizzando l’alterazione della comunicazione di inizio attività e la difformità tra impianto autorizzato e impianto realizzato. La Corte sottolinea che l’Allegato 4 al Quarto conto energia imponeva che i moduli sostituissero componenti architettonici dell’edificio, requisito venuto meno nel caso concreto.

Quanto al frazionamento, l’art. 12, comma 5, del D.M. 5 maggio 2011 qualifica come unico impianto quelli realizzati dal medesimo soggetto responsabile sulla stessa particella catastale o su particelle contigue. La norma è direttamente applicabile e non richiede l’accertamento di un elemento soggettivo di elusione. Irrilevante è la diversità delle caratteristiche costruttive degli impianti.

Sulla domanda di restituzione, la Corte conferma che si tratta di atto dovuto e vincolato, con salvezza della valutazione in fase esecutiva di quanto effettivamente percepito e non già recuperato. La condanna alle spese di primo grado rientra nella discrezionalità del giudice e non presenta profili di abnormità; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *