Decadenza ex art. 127 d.P.R. 3/1957 e disconoscimento del valore legale (TAR Campania n. 2918 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di decadenza dall’impiego previsto dall’art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3 del 1957 ha natura eccezionale e sanzionatoria e presuppone la produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile. L’amministrazione che ha indetto il concorso non può disconoscere il valore legale di un titolo di studio rilasciato da altra autorità, ove lo stesso non sia stato annullato in autotutela o in sede giurisdizionale, perché il titolo è provvedimento dotato di efficacia erga omnes. La decadenza non può fondarsi su un accertamento autonomo dell’invalidità derivata di incarichi dirigenziali conferiti da plurime amministrazioni, quando tale accertamento richieda valutazioni complesse estranee ai poteri istruttori dell’ente procedente.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente del Corpo di Polizia Municipale di un Comune campano, era risultato vincitore di un concorso pubblico per titoli ed esami indetto nel 2019. Con determinazione dirigenziale dell’aprile 2024 l’ente lo dichiarava decaduto dall’impiego ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 3 del 1957, sul presupposto che avesse conseguito l’assunzione producendo documenti viziati da invalidità non sanabile.
Secondo il Comune, la laurea triennale conseguita presso un ateneo telematico era priva di valore legale perché rilasciata prima del decorso del triennio dall’accreditamento; da ciò derivava l’invalidità delle successive lauree magistrali. Analogamente, il primo incarico di collaborazione coordinata e continuativa, asseritamente conferito in assenza dei presupposti di legge, avrebbe inficiato tutti i successivi incarichi dirigenziali ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000. Il ricorrente impugnava la decadenza con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’istituto richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2399 del 2018 e Cons. Stato, sez. III, n. 3707 del 2013: la decadenza è sanzione che presuppone condotte decettive del candidato, e si distingue dall’annullamento d’ufficio, che postula una valutazione discrezionale dell’interesse attuale dell’amministrazione. Richiama altresì Cons. Stato, sez. III, n. 6351 del 2019 sulla nozione di invalidità insanabile e TAR Lazio n. 3610 del 2019 sui limiti dell’accertamento autonomo.
La questione è peculiare: il Comune non contesta la falsità materiale dei titoli, ma la loro invalidità per vizi del procedimento di formazione, riferiti a titoli autentici e coerenti con il bando. Il Tribunale segnala il contrasto giurisprudenziale con TAR Sicilia, Catania, n. 3322 del 2024, che legge l’invalidità insanabile come presupposto autonomo da valutazioni soggettive, ma ritiene in ogni caso necessario che il vizio emerga ictu oculi o sia accertato in sede competente.
Il terzo motivo è accolto in via assorbente: i titoli di studio sono provvedimenti dell’autorità scolastica con efficacia erga omnes, e il loro valore legale non può essere disconosciuto da autorità diversa da quella che li ha rilasciati, salvo annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale. Il Collegio ritiene inoltre non condivisibile la tesi dell’ente sull’art. 3 del D.M. 1° marzo 2004: l’accreditamento non è differito di un triennio, ma opera al termine dei corsi.
Quanto ai titoli di servizio, il quinto motivo è accolto parzialmente: l’invalidità derivata non è invocabile tout court, perché ciascun incarico è frutto di autonoma valutazione di amministrazioni diverse, secondo la normativa ratione temporis e l’evoluzione dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. L’istruttoria non è esaustiva e il Comune non poteva accertare autonomamente l’invalidità di plurimi incarichi mai contestati.
Il ricorso è dunque accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con condanna dell’ente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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