Variante al piano attuativo: il rinvio alla procedura ex art. 26 non richiede la contestuale modifica di standard e carichi insediativi (TAR Marche n. 1020 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per l’approvazione dei piani attuativi in variante, di cui all’art. 22 legge n. 136/1999, decorre dalla data di acquisizione dei pareri preventivi degli enti interessati, ove necessari, e non dalla mera presentazione dell’istanza. La scelta dell’amministrazione di seguire la procedura ordinaria di cui all’art. 26 l.r. Marche n. 34/1992, in luogo della procedura semplificata ex art. 15, comma 5, della medesima legge, costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalità tecnico-urbanistica allorché sussista obiettiva incertezza sulla integrale sussistenza del presupposto negativo (assenza di modifica alla distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione degli standard), non essendo richiesta la prova della contestuale modificazione di entrambi i requisiti. Non è viziato da eccesso di potere il richiamo alla possibile “concentrazione di medie strutture di vendita”, ove fondato su un’istruttoria che evidenzi l’aderenza tra strutture esistenti e in progetto. Le verifiche di coerenza urbanistica richieste dall’autorità preposta alla VAS, nell’escludere l’assoggettabilità del piano, costituiscono raccomandazioni prudenziali che non eccedono le competenze ambientali e non impongono autonomi procedimenti.
Il Fatto
Una società, proprietaria di aree edificabili nel Comune di Fermo ricomprese nell’Area Progetto 14 (APR 14), presentava una richiesta di variante al piano attuativo per l’accorpamento dei piani terra di due palazzine in un’unica piastra commerciale, sfruttando la volumetria residua. A fronte della richiesta, il Comune, dopo una lunga fase istruttoria, con nota del 15 giugno 2020 comunicava la necessità di adottare la variante ai sensi dell’art. 26 l.r. Marche n. 34/1992, ossia con la procedura ordinaria di competenza consiliare, ritenendo l’intervento idoneo a incrementare la superficie commerciale e il carico urbanistico. La Provincia di Fermo, chiamata a esprimersi sulla verifica di assoggettabilità a VAS, escludeva la necessità della procedura ma invitava il Comune a effettuare verifiche di coerenza urbanistica con il d.m. n. 1444/1968 nel prosieguo dell’iter.
La società impugnava tali atti, deducendo la violazione dei termini procedimentali, l’illegittimo spostamento di competenza dalla giunta al consiglio comunale, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di buon andamento e legittimo affidamento, chiedendo l’accertamento della fondatezza della propria pretesa e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha rigettato il ricorso, disattendendo in primo luogo l’eccezione di tardività sollevata dal Comune: la nota del 5 marzo 2020 aveva natura interlocutoria, mentre quella del 15 giugno successivo costituiva una determinazione definitiva e autonoma, idonea a ledere la posizione del privato e pertanto tempestivamente impugnata.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che il termine di novanta giorni di cui all’art. 22 legge n. 136/1999 non decorre dalla presentazione dell’istanza, ma dall’acquisizione dei pareri preventivi ove necessari. Nel caso di specie, l’istruttoria aveva richiesto l’acquisizione dei pareri di Regione e Provincia, intervenuti solo nel luglio e settembre 2020, sicché il provvedimento del 15 giugno 2020 non poteva considerarsi tardivo, anche considerando la sospensione dei termini per la pandemia e le richieste di integrazione documentale non imputabili all’amministrazione.
Quanto alla contestata applicazione dell’art. 26 l.r. n. 34/1992, il TAR ha ritenuto non irragionevole la scelta del Comune di seguire la procedura ordinaria. La relazione tecnica allegata alla variante dava atto di un incremento della superficie commerciale per effetto dell’accorpamento delle palazzine e della necessità di rivalutare le dotazioni territoriali: tali elementi, valutati unitamente all’obiettiva incertezza circa l’integrale sussistenza del presupposto negativo richiesto dall’art. 15, comma 5, l.r. n. 34/1992 (assenza di modifiche alla distribuzione dei carichi insediativi e alla dotazione di standard), giustificavano il ricorso al procedimento più complesso. Il richiamo all’art. 15, comma 5, contenuto nella delibera giuntale del 2019 è stato ritenuto meramente riferito alla fase di approvazione delle opere compensative, non già una qualificazione giuridica vincolante dell’intero procedimento.
Il Collegio ha infine disatteso il motivo relativo all’asserita “concentrazione di medie strutture di vendita”, osservando che la giurisprudenza citata dalla ricorrente riguardava la nozione di “centro commerciale”, non sovrapponibile alla fattispecie, e che la sottolineatura del Comune denotava l’espletamento di approfondimenti istruttori. Parimenti non fondata è risultata la censura sulla determina provinciale di esclusione dalla VAS: la richiesta di verifiche di coerenza urbanistica è stata qualificata come raccomandazione prudenziale, coerente con il ruolo dell’ente e non concretizzatasi in un vincolo o in un autonomo procedimento. Dall’infondatezza della domanda di annullamento è derivato il rigetto delle domande di accertamento e risarcitorie.
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Nota della Redazione
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