Decadenza dall’impugnazione dell’esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7967 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale. Il provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi deve essere impugnato nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970. Ove la decadenza sia maturata, il giudice non può procedere all’accertamento del rapporto di lavoro, nemmeno sulla base di prove testimoniali. La decadenza impedisce l’accertamento giudiziale del rapporto e non è consentito agire in giudizio per dimostrare l’attività lavorativa in assenza di iscrizione.
Il Fatto
La lavoratrice aveva chiesto l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Il diniego le era stato comunicato il 12.11.2013, per cancellazione dagli elenchi. Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 5.4.2017, aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta il 21.5.2014, ritenendo maturata la decadenza ex art. 22 d.l. n. 7 del 1970, computata dalla data di comunicazione del diniego.
La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 29.1.2019, ha confermato la decisione, affermando che la decadenza era maturata e che, comunque, le prove richieste erano insufficienti a dimostrare l’effettività del rapporto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 32 legge n. 264 del 1949, del r.d. n. 1949 del 1940 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che il lavoratore può agire in giudizio per dimostrare l’attività anche in assenza di iscrizione. La Corte ha giudicato il motivo infondato, rilevando che la ratio decidendi della decadenza non era stata censurata.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui la giurisprudenza esclude l’accertamento del rapporto in presenza di decadenza. In particolare, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6229 del 04/03/2019 ha precisato che, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici costituisce presupposto della prestazione, che non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione nel termine decadenziale.
Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., e il terzo, sulla condanna alle spese, sono rimasti assorbiti. La Corte ha quindi rigettato il ricorso.
Sul regime delle spese, il Collegio ha escluso i presupposti per l’esenzione prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., poiché l’oggetto della domanda è l’esclusivo accertamento del rapporto di lavoro e non anche la spettanza delle prestazioni previdenziali conseguenti. Ha richiamato in proposito Sez. L, Sentenza n. 16676 del 04/08/2020. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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