Decadenza dagli incentivi fotovoltaici e natura vincolata del potere del GSE (Cons. Stato n. 3076 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere del GSE di dichiarare la decadenza dagli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, ha natura vincolata e non costituisce esercizio di autotutela. Esso presuppone l’accertamento della mancanza originaria dei requisiti di ammissione al beneficio, non una nuova valutazione dei presupposti già esaminati in sede di riconoscimento. Il limite temporale di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ove applicabile, decorre dalla data di entrata in vigore della novella del 2020. La decurtazione dell’incentivo in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento costituisce una deroga rimessa alla discrezionalità tecnica del Gestore, non un diritto del beneficiario. L’interesse pubblico al recupero è in re ipsa e non è configurabile alcun affidamento legittimo sulla ritenzione di erogazioni non spettanti.

Il Fatto

La società aveva ottenuto dal GSE il riconoscimento delle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico realizzato su copertura di un edificio, previa presentazione di una d.i.a. e di un’attestazione comunale di idoneità. All’esito di un procedimento di verifica avviato ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, il Gestore accertava che la documentazione allegata era difforme dagli originali depositati presso il Comune e che il titolo autorizzativo non assentiva l’intervento nella configurazione realizzata.

Il GSE dichiarava quindi la decadenza dalle tariffe e chiedeva la restituzione degli incentivi già erogati. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e compensava le spese. La società proponeva appello, chiedendo la riforma e, in via preliminare, il rinvio dell’udienza e la sospensione del giudizio in pendenza del procedimento penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto il thema decidendum. La formula di stile con cui si impugnano gli atti presupposti, connessi e conseguenti non basta a ricomprendere nell’oggetto del giudizio provvedimenti non nominati e non individuabili nel ricorso. Il provvedimento di restituzione degli incentivi, non impugnato in primo grado, resta quindi estraneo al giudizio.

Il primo motivo, di nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, è respinto. La sentenza di primo grado ha argomentato in modo completo, sia pure sinteticamente, su tutte le doglianze. La motivazione per relationem è legittima quando l’appellante non contesti specificamente tutti gli argomenti richiamati.

Il secondo motivo, relativo al superamento del termine ragionevole e del limite di diciotto mesi, non è condivisibile. Il potere esercitato dal GSE è un atto vincolato di decadenza: l’accertata mancanza dei requisiti evidenzia un difetto originario della causa dell’attribuzione e impone il recupero secondo le regole della ripetizione dell’indebito. Non vi è alcun “ripensamento postumo”, perché il provvedimento non nasce da una diversa valutazione dei presupposti originari, ma dalle risultanze del procedimento di verifica. Il termine di diciotto mesi, introdotto dalla legge n. 124/2015 e applicabile ratione temporis, decorre dal 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del nuovo regime dell’art. 42; il provvedimento del 24 giugno 2021 è quindi tempestivo.

Il terzo motivo, che invoca la decurtazione in luogo della decadenza, non coglie nel segno. L’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 prevede la decadenza in presenza di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione e riserva la decurtazione a una fattispecie derogatoria. Il Gestore ha valutato l’applicabilità della deroga ed è pervenuto a esito negativo, poiché le violazioni sono correlate all’ottenimento dell’incentivo. Il beneficiario non vanta alcun diritto alla decurtazione, rimessa alla discrezionalità tecnica. Né può invocarsi il diverso trattamento riservato a un altro impianto, non essendo configurabile un diritto a ottenere la ripetizione di un eventuale errore in proprio favore.

Il quarto motivo, di travisamento dei fatti ed eccesso di potere, è respinto. I profili sintomatici di deviazione della funzione richiedono specifiche allegazioni fattuali, nel caso di specie mancanti. Il provvedimento trova la propria motivazione in un’istruttoria autonoma del Gestore, anteriore alla notizia del sequestro preventivo disposto in sede penale. Il rispetto dell’iter valutativo è quindi immune da censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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