Ricercatori universitari tipo A: disapplicazione dei commi 5 e 6 dell’art. 24 (TAR Piemonte n. 519 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I commi 5 e 6 dell’art. 24 della l. n. 240 del 2010, nella parte in cui riservano ai soli ricercatori a tempo determinato di cui alla lett. b) e ai ricercatori a tempo indeterminato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, la possibilità di essere sottoposti alla procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo dei professori associati, contrastano con il diritto eurounitario e vanno disapplicati. Il ricercatore a tempo determinato di cui alla lett. a) del medesimo art. 24, comma 3, in possesso dell’abilitazione, ha diritto a che l’Ateneo valuti se avviare o meno la relativa procedura. Tale pretesa non configura un diritto soggettivo all’assunzione, ma un’aspettativa alla valutazione, subordinata alla ricognizione delle risorse disponibili. La disciplina nazionale del reclutamento dei ricercatori non contrasta con la direttiva n. 1999/70/CE, né con gli artt. 3, 9 e 33 cost., sicché va esclusa ogni stabilizzazione automatica.

Il Fatto

Il ricorrente presta servizio come ricercatore a tempo determinato di tipo A presso un Ateneo, in forza di un contratto stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010, dopo aver svolto attività di ricerca presso il medesimo Ateneo per circa tredici anni mediante assegni. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia nel proprio settore concorsuale.

Ha chiesto l’accertamento del diritto ad essere assunto a tempo indeterminato e ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010. Il resistente si è costituito chiedendo il rigetto. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che la stabilizzazione dei ricercatori precari, prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, non ha mai costituito un obbligo, ma una facoltà dell’Amministrazione, e ha riguardato esclusivamente il personale contrattualizzato, categoria dalla quale i ricercatori universitari sono esclusi per effetto dell’art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. La contrarietà al diritto europeo è stata esclusa dalla sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2022, che ha ritenuto la disciplina nazionale compatibile con la direttiva n. 1999/70/CE.

Quanto agli artt. 3, 9 e 33 cost., il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 8010/2023, secondo cui la norma configura una facoltà e non un diritto soggettivo, escludendo così la potenziale discriminatorietà. La peculiarità della figura del docente universitario, ambivalente tra didattica e ricerca, la rende eccentrica rispetto agli altri profili dei pubblici impiegati. Un rischio solo potenziale di vulnus a un valore costituzionale non può fondare una rimessione al giudice delle leggi.

Il Collegio ritiene invece di discostarsi dall’esito negativo della stabilizzazione con riguardo alla procedura di valutazione. La Corte UE ha ravvisato il contrasto della normativa nazionale con il diritto eurounitario in relazione alla possibilità di partecipare alle selezioni per professore associato. Vanno dunque disapplicati i commi 5 e 6 dell’art. 24 della l. n. 240 del 2010, nella parte in cui non attribuiscono la medesima facoltà ai ricercatori di tipo a) in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

Il diritto va però conformato secondo le pronunce del Consiglio di Stato n. 2001/2025 e n. 4364/2025, rese in sede di ottemperanza, che hanno qualificato la pretesa come aspettativa alla valutazione da parte dell’Ateneo, subordinata alla preventiva ricognizione delle risorse disponibili.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio ordina all’Ateneo di procedere alla valutazione, dando contezza dei motivi di un eventuale diniego, entro sessanta giorni dalla notifica. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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