Inammissibile la prova nuova in appello dopo l’inadempimento all’ordine istruttorio (Cons. Stato n. 1353 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti allorché la parte che ne aveva l’onere sia rimasta inadempiente all’ordine istruttorio impartito dal primo giudice. Il principio dispositivo, letto come espressione della parità delle parti ex art. 2 c.p.a., impedisce che i poteri di ufficio del giudice di appello svolgano una funzione di ulteriore supplenza della parte inerte, già beneficiata dal soccorso istruttorio in primo grado. Una simile condottaaltererebbe l’equilibrio processuale e la fisiologica relazione tra primo grado e appello, spostando in secondo grado la trattazione della causa e la valutazione delle prove. Ne consegue che il giudice di appello non può apprezzare prove non ritualmente introdotte e che l’inammissibilità della produzione conferma l’accertamento sulla prescrizione del credito.
Il Fatto
L’agente della riscossione ha notificato a un’azienda agricola una cartella di pagamento per il prelievo supplementare sulle c.d. quote latte, relativo all’annata 2002, per un importo complessivo di 6.726,84 euro, comprensivo di capitale, interessi e oneri di riscossione. La società ha impugnato la cartella e il ruolo dinanzi al TAR Piemonte, deducendo plurime censure, tra cui la prescrizione del credito.
Il primo giudice ha disposto un incombente istruttorio, onerando le amministrazioni di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa. Le parti resistenti non vi hanno dato seguito. Con la sentenza n. 816/2024 il TAR ha quindi accolto il ricorso, rilevando la mancata prova della sospensione o interruzione della prescrizione decennale del credito relativo al periodo 2002/2003, e ha annullato la cartella. Le Agenzie hanno proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il principio già affermato dalla Sezione proprio in materia di riscossione dei crediti per quote latte: non è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti quando la parte che aveva l’onere di produrli sia rimasta inadempiente all’ordine istruttorio del primo giudice (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025 e n. 98/2026). I poteri di ufficio del giudice di appello non possono svolgere una funzione di ulteriore supplenza della parte inerte, perché ciò altera l’equilibrio tra le parti e la relazione fisiologica tra i due gradi di giudizio.
Nel caso concreto, il TAR aveva impartito un preciso ordine istruttorio volto a ottenere gli atti attestanti l’avvenuta sospensione o interruzione del credito. A fronte dell’inadempimento, il primo giudice ha accolto il ricorso. Gli appellanti, oltre a non aver chiesto l’ammissione di prove nuove ex art. 104 c.p.a., non hanno nemmeno depositato nel giudizio di appello i documenti richiamati nell’atto di gravame, rendendone impossibile la valutazione.
Da qui l’inammissibilità della produzione e l’impossibilità di apprezzare le prove che pure avrebbero potuto documentare l’interruzione della prescrizione. Il Collegio aggiunge che, stante l’infondatezza dell’appello, non vanno esaminate le questioni riproposte dall’appellata: i motivi assorbiti devono essere riproposti, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello, a pena di rinuncia implicita (richiamate Cons. Stato, sez. IV, n. 1725/2018 e sez. II, n. 458/2020). Nel caso l’appellata si è costituita l’1.10.2024 ma ha riproposto i motivi solo con la memoria del 22.12.2025, dunque tardivamente.
L’appello è pertanto rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna delle appellanti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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