Decadenza del permesso di costruire per inottemperanza al progetto e difformità realizzative (Cons. Stato n. 3337 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del permesso di costruire per decorso del termine di efficacia è imputabile al titolare del titolo edilizio che non dimostri fatti impeditivi della esecuzione delle opere nel termine di legge e che abbia realizzato interventi in difformità rispetto al progetto assentito. L’accertata esecuzione di opere in eccesso rispetto alle quantità approvate, confermata da verificazione tecnica, giustifica le misure adottate dall’amministrazione, ivi compresa la declaratoria di decadenza. L’ordinanza di sospensione dei lavori, avente natura cautelare ed efficacia temporalmente circoscritta, non è autonomamente impugnabile qualora, decorsi i quarantacinque giorni, la sua efficacia sia già cessata, difettando l’interesse all’annullamento.
Il Fatto
Un’impresa titolare di permesso di costruire rilasciato nel 2010 per la rimozione di smarino e la realizzazione di terrazzamenti impugnava davanti al TAR Lombardia il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza del titolo edilizio per superamento del termine di legge per l’esecuzione delle opere assentite. Il TAR, con la sentenza n. 01566/2021, dichiarava il ricorso in parte irricevibile, per tardività della contestazione delle sospensioni dei lavori, e lo rigettava nel resto.
L’impresa proponeva appello, censurando la declaratoria di irricevibilità e deducendo la mancata considerazione, da parte del Comune, degli eventi che avrebbero impedito l’esecuzione dei lavori, con conseguente applicabilità della sospensione e proroga del termine di efficacia. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ribadito che l’impugnazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori è inammissibile quando, decorsi i quarantacinque giorni ai sensi dell’art. 27, comma 3, del T.U. n. 380/2001, l’efficacia della stessa sia già cessata, non sussistendo alcun interesse al suo annullamento, come affermato da Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5784 del 2020 e sez. IV, n. 445 del 2017. Il provvedimento di sospensione, in quanto volto a mantenere la res adhuc integra, ha natura cautelare e non costituisce antecedente procedimentale necessario del provvedimento finale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto assorbenti le risultanze della verificazione disposta in appello, dapprima con ordinanza n. 3344 del 2024 e poi confermata e integrata con le successive ordinanze di sostituzione del verificatore. Gli accertamenti tecnici hanno confermato la correttezza degli atti comunali a fronte delle rilevanti difformità realizzative e la mancata dimostrazione di fatti impeditivi della esecuzione nei termini.
In particolare, le operazioni di escavazione dello smarino sono risultate eseguite in eccesso rispetto al progetto approvato, sia in direzione verticale che orizzontale, e il verificatore ha confermato le irregolarità riscontrate dal Comune. In termini quantitativi, il materiale escavato è risultato pari a 322.787,82 m3 a fronte del limite di 265.000 m3 assentito, con un eccesso ampiamente superiore allo scarto quadratico medio e non riconducibile a mero errore di misura. La Corte ha quindi respinto la pretesa di imporre al verificatore la verifica di adempimenti amministrativi relativi a eventuali varianti in corso d’opera, dovendo l’appellante avviare le opportune azioni amministrative per adeguare l’iter allo stato di fatto.
Respinte anche le censure sugli oneri di escavazione e la domanda risarcitoria, per difetto dei presupposti, la Corte ha concluso che, confermate le difformità e giustificate le misure comunali, la scadenza del periodo di efficacia del titolo edilizio è imputabile al privato. L’appello è stato pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite liquidate in euro 4.000,00 e al compenso del verificatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.