Decadenza del permesso di costruire e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Sardegna n. 457 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del permesso di costruire per inutile decorso del termine di inizio dei lavori costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, e ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del titolo per inerzia del titolare. L’accertamento del mancato avvio e completamento dei lavori entro i termini di legge è vincolato al mero dato fattuale. Il titolo decaduto non è più idoneo a produrre effetti lesivi, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La condanna alle spese segue il principio della soccombenza virtuale, quando il provvedimento impugnato si ponga in frontale contrasto con il vincolo conformativo impresso da una precedente decisione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato il Provvedimento Unico SUAPE del Comune di Oristano n. 165 del 19.10.2021, con cui è stata assentita la realizzazione degli interventi di completamento di un complesso residenziale. Il gravame si colloca a valle di un precedente giudizio definito dal TAR con sentenza n. 60/2020, che aveva annullato la determinazione comunale di diniego dei poteri inibitori ed era stata resa sul rilievo dell’illegittimità del titolo edilizio quanto all’altezza del fabbricato e alla monetizzazione degli standard parcheggi.
I ricorrenti lamentavano che il Comune, anziché conformarsi al vincolo conformativo della decisione, avesse recepito acriticamente i dati indicati dalla controinteressata, senza autonoma istruttoria. Deducevano violazione del d.P.R. n. 380/2001, del D.A. n. 2266/U del 1983, del D.M. n. 1444/1968 e del P.U.C. comunale, oltre all’omessa esecuzione del giudicato. Il Comune eccepiva l’inefficacia del titolo per mancato pagamento degli oneri e, in vista dell’udienza, chiedeva dichiararsi l’improcedibilità per intervenuta decadenza del titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente e dall’amministrazione, la società destinataria del titolo non ha comunicato l’inizio dei lavori nel rispetto della tempistica dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, senza che sia stata formalizzata alcuna istanza di proroga. Il titolo edilizio gravato risulta pertanto decaduto. Il dato dell’infruttuoso decorso del termine di inizio lavori è circostanza incontestata.
Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’effetto decadenziale si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio o della mancata conclusione dei lavori entro i termini fissati dalla legge, giacché la decadenza costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo. La pronuncia ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento e natura ricognitiva del venir meno degli effetti del permesso per l’inerzia del titolare. La decadenza opera di diritto, senza necessità di un provvedimento amministrativo espresso.
Il Collegio non ignora l’orientamento che richiede l’adozione di un formale provvedimento dichiarativo, con efficacia ex tunc, a garanzia del contraddittorio con il privato in ordine ai presupposti di fatto e di diritto. Rileva però che, nel caso concreto, il mancato avvio dei lavori non è contestato e che l’amministrazione ha univocamente riconosciuto l’intervenuta decadenza del titolo. Tali elementi sono già di per sé idonei a dare evidenza del venir meno del titolo abilitativo impugnato, in disparte dell’eventuale atto ricognitivo, ferme restando le iniziative a tutela della posizione dei ricorrenti al verificarsi di ulteriori sopravvenienze illegittimamente lesive.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. In punto di spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione comunale in ossequio al principio della soccombenza virtuale, atteso che il provvedimento gravato si palesa in frontale contrasto con il vincolo conformativo impresso dalla precedente decisione, sia quanto all’omessa autonoma e adeguata istruttoria sull’altezza media dei fabbricati limitrofi, sia quanto al vaglio dei presupposti per la monetizzazione delle aree a parcheggio.
Nota della Redazione
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