Sei scatti stipendiali esclusi per i Vigili del Fuoco (TAR Sardegna n. 452 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni, spetta esclusivamente al personale appartenente alle forze di polizia individuate dall’art. 16 della legge n. 121/1981. La nozione di forza di polizia ivi richiamata, pur ampia e comprensiva delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, non è suscettibile di interpretazione estensiva e non ricomprende il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il personale collocato a riposo proveniente da tale Corpo non può pertanto ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei aumenti periodici, restando ferma la diversa disciplina degli aumenti progressivi introdotti dalla legge n. 234/2021.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età al compimento dei sessanta anni. In sede di determinazione del trattamento di fine servizio, l’INPS non ha computato i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e all’art. 21 della legge n. 232/1990.
Con nota, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della buonuscita con l’inclusione degli scatti nella base di calcolo. Non avendo ricevuto riscontro, ha impugnato il prospetto di liquidazione chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione, deducendo violazione delle citate disposizioni e dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010, e invocando l’estensione del beneficio alle forze di polizia ad ordinamento civile operata dalla giurisprudenza amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza, che ha escluso il personale proveniente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal novero dei beneficiari dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La questione centrale attiene all’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Il Tribunale ricostruisce l’istituto dei c.d. sei scatti, computabili sull’ultimo stipendio del personale avente titolo a percepire il TFS in dipendenza del servizio prestato nei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e nelle Forze Armate. L’art. 13 della legge n. 804/1973 aveva attribuito il beneficio ai soli generali e colonnelli della Guardia di Finanza; l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 lo ha esteso agli ufficiali del medesimo Corpo; l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 lo ha esteso ai sottufficiali delle Forze Armate, con esclusione dell’ipotesi di cessazione a domanda.
La norma richiamata delinea l’ambito applicativo con riferimento al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate, e rinvia, tramite l’art. 6 del d.l. n. 387/1987, all’art. 16 della legge n. 121/1981. Quest’ultimo individua tassativamente le forze di polizia nell’Arma dei Carabinieri, nella Guardia di Finanza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo forestale dello Stato, senza alcun riferimento ai Vigili del Fuoco. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che la nozione ampia di forza di polizia non si estende alle Forze Armate che tali non siano, e il Collegio ribadisce che analoga esclusione opera per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Tribunale esamina anche le pronunce richiamate dal ricorrente, rilevando che esse concernono vicende di personale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato e confermano, nella ricostruzione normativa, l’estraneità dei Vigili del Fuoco alla nozione di forza di polizia. Quanto alla novella della legge n. 234/2021, che ha introdotto aumenti progressivi pari al 2,50 per cento per il personale dei Vigili del Fuoco, il Collegio osserva che essa disciplina autonomamente il calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, con decorrenza graduata nel tempo, e conferma quindi l’esclusione dall’istituto del 1987.
Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto. La natura interpretativa delle questioni e i contrasti giurisprudenziali sulla materia giustificano la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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