Revisione prezzi e proroghe contrattuali: necessaria l’istruttoria della stazione appaltante (TAR Sardegna n. 456 del 06.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione prezzi dei contratti pubblici di servizi e forniture, la posizione dell’appaltatore che chieda l’adeguamento del corrispettivo ha natura di interesse legittimo, non di diritto soggettivo, finché la stazione appaltante non abbia riconosciuto l’an della pretesa all’esito della prescritta istruttoria. Ne deriva che il privato non può domandare direttamente al giudice amministrativo l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento, ma solo impugnare il provvedimento di rigetto o il silenzio-inadempimento. Ai fini della spettanza del compenso revisionale, la distinzione tra proroga e rinnovo contrattuale va condotta guardando agli effetti sostanziali dell’atto: la proroga, che si limita a differire il termine finale lasciando inalterato il regolamento negoziale, non preclude la revisione; il rinnovo, che implica una nuova negoziazione, la esclude. La clausola arbitrale non è operante quando la situazione azionata abbia consistenza di interesse legittimo, non essendo compromettibile in arbitri.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dall’ASL un affidamento di global service con contratto del 2002, più volte proseguito fino al 2011, e poi un ulteriore appalto multiservizi con contratto del 2011. A fronte delle reiterate istanze di adeguamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 537/1993, confluito nell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione, succeduta all’ASL, aveva dapprima opposto silenzio e poi respinto le richieste con una nota del 2020.
La società impugnava quel provvedimento davanti al TAR Sardegna, chiedendo anche l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento. L’amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione, l’operatività della clausola arbitrale e, nel merito, la prescrizione e la natura di rinnovi delle prosecuzioni contrattuali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi, sia sull’an sia sul quantum, salvo che si tratti di mera esecuzione di clausole che regolino convenzionalmente la revisione. Nel caso concreto la ricorrente ha azionato la revisione legalmente prevista, connessa all’indice ISTAT, e non l’adeguamento pattuito in contratto: la controversia attiene dunque a un interesse legittimo.
Da ciò discende il rigetto dell’eccezione di clausola arbitrale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il TAR osserva che le situazioni giuridiche compromettibili in arbitri sono solo quelle di diritto soggettivo, ai sensi dell’art. 12 cod. proc. amm.: vertendosi in tema di interesse legittimo, la clausola non può operare.
Quanto alla prescrizione, il Collegio rileva che il termine ex art. 2935 cod. civ. decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: in materia di revisione esso sorge con il riconoscimento da parte dell’amministrazione, cosicché, in difetto di tale riconoscimento, nessun termine poteva utilmente decorrere.
Sul merito, il TAR esclude che il contratto del 2002, stipulato in deroga alla evidenza pubblica, sfugga al meccanismo revisionale, che si applica a tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa di servizi e forniture. Infondata è anche l’eccezione di omessa prova dello squilibrio economico: l’onere dell’istruttoria grava sulla stazione appaltante.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione delle prosecuzioni: applicando i criteri ermeneutici consolidati, il Collegio le qualifica come proroghe tecniche, disposte nelle more della gara e subordinate a condizione risolutiva, con condizioni economiche invariate. La conseguenza è l’applicabilità della revisione prezzi.
Tuttavia il giudice non può determinare il quantum né condannare l’amministrazione: in difetto del procedimento istruttorio, il privato vanta un mero interesse legittimo alla verifica dei presupposti. Il ricorso è quindi accolto nei limiti indicati, con declaratoria del diritto alla revisione sulla base dell’indice F.O.I. e obbligo per l’ATS di provvedere entro sessanta giorni, liquidando gli interessi legali ma non la rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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