Accesso civico generalizzato e silenzio: superabile la scelta errata dell’azione (TAR Emilia-Romagna n. 191 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di una previsione che qualifichi il contegno inerte come diniego, come avviene per l’accesso documentale ex art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, al silenzio serbato sulla domanda di accesso civico generalizzato non può ascriversi valore provvedimentale. Il ricorso proposto ex art. 116 cod. proc. amm. avverso il diniego implicito è pertanto riqualificabile, in ossequio al principio di effettività della tutela, come azione di condanna avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., quando il ricorrente abbia comunque chiesto di ordinare all’intimato di provvedere. Il soggetto privato che svolge attività diagnostica rientrante nei servizi pubblici ed è dotato di bilancio superiore a cinquecentomila euro è destinatario degli obblighi di ostensione ex art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013. Il giudice dell’ottemperanza non può pronunciarsi direttamente sulla spettanza della pretesa ostensiva, sussistendo la discrezionalità riservata al detentore sui limiti dell’accesso.
Il Fatto
La ricorrente presenta in data 14 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 a un laboratorio privato, per conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test rt-PCR e il numero di test positivi inviati alle ASL territoriali, allo scopo di operare una valutazione statistica della diffusione del COVID-19.
Il laboratorio non fornisce alcun riscontro. La ricorrente propone allora ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’accertamento del diritto all’accesso e, in subordine, per ottenere la condanna a provvedere con provvedimento espresso. L’intimata, regolarmente notificata, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta preliminarmente il rito. La stessa ricorrente si interroga sull’azionabilità del rimedio ex art. 116 cod. proc. amm. e chiede in via gradata la conversione del rito. Il Tribunale osserva che, mancando una norma analoga all’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, il silenzio sull’accesso civico generalizzato non integra un diniego impugnabile, in linea con TAR Liguria n. 96/2024.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale consente però di riqualificare l’azione in base al suo carattere sostanziale. Poiché la ricorrente ha chiesto anche di ordinare all’intimata di provvedere, il ricorso è convertito nell’azione avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., secondo l’indirizzo di TAR Piemonte n. 826/2023.
Quanto alla legittimazione passiva, il Collegio richiama l’art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, che estende la disciplina dell’accesso agli enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro che svolgono servizi pubblici. La società intimata figura nell’elenco ministeriale dei laboratori abilitati alla diagnosi molecolare e tale attività rientra nella prestazione di servizi pubblici, come affermato da TAR Brescia n. 726/2023. La visura camerale attesta un bilancio oltre dieci volte il limite di legge.
Nel merito, decorso inutilmente il termine di trenta giorni e dimostrata la titolarità dell’obbligo di provvedere, il silenzio inadempimento è illegittimo, in linea con TAR Emilia-Romagna n. 167/2024. Il Collegio non può invece pronunciarsi sulla spettanza della pretesa ostensiva: l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm. lo impedisce in presenza della discrezionalità riservata al detentore sui limiti dell’accesso ex artt. 5 e 5-bis d.lgs. n. 33/2013. Da qui l’accoglimento nei soli limiti dell’ordine di provvedere entro venti giorni, con riserva di nomina del commissario, e la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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