Decadenza del P.I.I. per mancata stipula della convenzione e competenza del sindaco (TAR Lombardia n. 1682 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del piano integrato di intervento per mancata stipula della convenzione nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 93, quarto comma, della legge regionale n. 12 del 2005 discende direttamente dalla legge e non costituisce espressione di un potere sanzionatorio. La relativa funzione è impedire che una variante urbanistica resti sospesa a tempo indeterminato in attesa della convenzione, a tutela di un interesse pubblico primario al consolidamento degli effetti di variante. Il potere esercitato dal sindaco è vincolato, con conseguente irrilevanza del difetto di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990. Le disposizioni regionali sulla programmazione negoziata non sostituiscono la disciplina dei provvedimenti attuativi adottati dalle singole amministrazioni. La decadenza non incide in modo sproporzionato sul diritto di proprietà, permanendo la possibilità di sfruttamento dell’area secondo la disciplina previgente.
Il Fatto
Nel 2007 Regione Lombardia, Provincia di Lecco e Comune di Casatenovo sottoscrivevano un accordo di programma per la rilocalizzazione degli impianti produttivi di una società e la rigenerazione urbana del comparto dismesso. Per attuare il secondo obiettivo il Comune approvava tre programmi integrati di intervento, tra cui quello del comparto 1, promosso dalla ricorrente, proprietaria di una porzione delle aree da riqualificare.
Con atto dell’8 febbraio 2023 il Sindaco assegnava alla società un termine di novanta giorni per stipulare la convenzione relativa al P.I.I., avvertendo che in caso di mancata stipula si sarebbe dichiarata la decadenza ai sensi dell’art. 93, comma 4, della legge regionale n. 12 del 2005. Seguiva, il 20 giugno 2023, il provvedimento di decadenza. La società impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Lombardia, integrato da motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Quanto al dedotto difetto di competenza, la diffida e la dichiarazione di decadenza sono state emesse ai sensi dell’art. 93 della legge regionale n. 12 del 2005, che al comma 4 attribuisce espressamente la competenza al sindaco; non trova pertanto applicazione l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000 invocato dalla ricorrente.
La ricorrente sosteneva che, essendo il P.I.I. strumento attuativo dell’accordo di programma, dovessero applicarsi la legge regionale n. 19 del 2019 e il regolamento regionale n. 6 del 2020, con competenza del Collegio di Vigilanza a concedere proroghe. Il TAR ritiene la censura infondata: quelle disposizioni disciplinano gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale, non i provvedimenti attuativi adottati dalle singole amministrazioni, che restano regolati dalle norme dei rispettivi procedimenti. Il Collegio di Vigilanza avrebbe potuto prorogare i termini dell’accordo, ma non fissare per la stipula della convenzione termini più ampi di quelli di legge.
Quanto alla precisazione sull’eventuale variante al PGT, il Collegio osserva che la decadenza e la possibilità di assegnare all’area una nuova disciplina urbanistica sono effetti che discendono direttamente dalla legge. La precisazione non è quindi illogica né costituisce minaccia di un male ingiusto. La decadenza non ha finalità sanzionatoria: mira a evitare che la variante resti sospesa a tempo indeterminato. Le ragioni che inducono la ricorrente a non stipulare, legate all’attuazione unitaria dei tre comparti, non possono prevalere sull’interesse pubblico al consolidamento degli effetti di variante. Sono inammissibili le censure sulla variante futura, perché rivolte contro una disciplina non ancora vigente.
La censura sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 è respinta: il potere esercitato è vincolato, onde opera l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990. Quanto alla pretesa sproporzione sul diritto di proprietà, il Collegio rileva che la ricorrente non perde le potenzialità di sfruttamento dell’area, che resterà disciplinata dalla normativa previgente. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con spese compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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