Decadenza quinquennale delle previsioni urbanistiche attuative e diniego di impianto carburanti (TAR Toscana n. 594 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni del regolamento urbanistico che subordinano la realizzazione di determinati interventi alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo di secondo grado hanno efficacia temporalmente limitata. Decorso il quinquennio dall’approvazione dello strumento che le contempla senza che il piano attuativo sia stato approvato, tali previsioni perdono efficacia, a tutela delle facoltà dominicali dei privati, che altrimenti resterebbero compresse con effetti equiparabili all’espropriazione. Il diniego di permesso di costruire fondato esclusivamente sull’assenza dello strumento attuativo è pertanto illegittimo. La regola vale sia per la L.R.T. n. 65/2014 sia, in via transitoria, per la previgente L.R.T. n. 1/2005.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al Comune di Sesto Fiorentino il rilascio di un permesso di costruire per un impianto di distribuzione carburanti con servizi di ristorazione su un’area a destinazione agricola in Via di Pontelungo. Il Comune ha rigettato l’istanza con provvedimento n. 47 del 17 aprile 2019, richiamando l’art. 27, comma 9 delle Norme Generali del Regolamento Urbanistico, che vieta nuovi impianti nel perimetro del Parco della Piana se non previsti dal relativo “progetto direttore”.
La società ha impugnato il diniego e, per quanto di necessità, gli artt. 12 e 27 delle Norme Generali. Ha dedotto la decadenza delle previsioni per decorso del quinquennio dalla loro approvazione, l’illegittimità delle stesse per contrasto con la normativa di liberalizzazione del settore e l’inadeguatezza dell’istruttoria. Il Comune si è costituito sostenendo la perdurante vigenza delle previsioni, non equiparabili a strumenti attuativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del Parco della Piana, recepita nel Piano Strutturale comunale e nelle Norme Generali del Regolamento Urbanistico, che affidano la definizione dell’assetto dell’area a un “progetto direttore” da approvare d’intesa con Regione e Provincia. L’art. 27, comma 9 subordina espressamente la collocazione di nuovi distributori nel Parco alla preventiva approvazione di tale progetto.
Su questo punto il Tribunale qualifica il “progetto direttore” come strumento urbanistico attuativo di secondo grado. Il fatto che le Norme Generali contengano anche previsioni conformative non esclude che, in parti determinate, esse inibiscano interventi subordinandoli a strumenti attuativi, che per definizione non possono avere efficacia illimitata nel tempo.
Richiamato l’art. 95, comma 9 della L.R.T. n. 65/2014 e l’art. 55, comma 5 della L.R.T. n. 1/2005, il Collegio osserva che entrambe le discipline fanno perdere efficacia alle previsioni non attuate nel quinquennio. La decadenza opera anche a voler ritenere applicabile la normativa regionale previgente, come sostenuto dal Comune. La limitazione temporale risponde all’esigenza di evitare che le facoltà dominicali restino sospese indefinitamente, con effetto “soprassessorio” indeterminato e scelte amministrative incerte nell’an e nel quando.
Decorsi cinque anni dall’approvazione senza che il “progetto direttore” sia mai venuto in essere, la previsione dell’art. 27, comma 9 deve ritenersi decaduta. Il diniego comunale, fondato esclusivamente sull’assenza del progetto, è dunque illegittimo. Il Collegio rileva inoltre che, venuta meno la preclusione specifica, la realizzazione dell’impianto non incontra ulteriori limitazioni urbanistiche: l’art. 68, comma 1 della L.R.T. n. 62/2018 consente gli impianti in tutto il territorio comunale salvo i centri storici, e l’art. 83-bis, comma 17 del d.l. n. 112/2008 vieta vincoli commerciali di contingentamento.
Il ricorso è accolto, con assorbimento di ogni ulteriore censura. Le spese sono poste a carico del Comune secondo soccombenza, e compensate verso Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, estranee alla vicenda e non costituite.
Nota della Redazione
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