Spese di lite e soccombenza virtuale su ordine di demolizione (TAR Toscana n. 595 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione di un titolo edilizio in sanatoria determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., ma non preclude la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, ove le censure originarie risultino infondate. L’ordine di demolizione e la conseguente acquisizione al patrimonio comunale hanno finalità ripristinatoria e natura reale: possono essere rivolti anche al proprietario che non abbia materialmente eseguito le opere abusive o non si sia attivato per rimuoverle. Le opere abusive vanno valutate in modo unitario e non atomistico quando costituiscono parti funzionalmente e materialmente connesse di un unico intervento, senza possibilità di estrapolare singoli manufatti per sostenerne l’irrilevanza edilizia.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un terreno in zona agricola nel comune di Quarrata, concesso in affitto a una società agricola. Nel 2017 il Comune aveva ordinato la demolizione di alcune opere edilizie abusive e il ripristino dei luoghi. I provvedimenti, impugnati con due ricorsi riuniti, erano stati in larga parte respinti con una precedente sentenza del TAR.
Accertata la rimozione solo parziale delle opere, il Comune ha nuovamente ingiunto la demolizione di quanto ancora esistente, ai sensi dell’art. 196 della L.R.T. n. 65/2014. I ricorrenti hanno impugnato l’atto deducendo la propria estraneità agli abusi, l’irrilevanza edilizia di alcuni interventi ex art. 136 della L.R.T. n. 65/2014 e l’erroneità della pretesa di un PAMAA per la serra a tunnel. In corso di giudizio hanno poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto un permesso di costruire in sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la sopravvenuta sanatoria ha reso improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a.. Le controparti, preso atto della dichiarazione, hanno chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Tribunale accoglie tale richiesta. La condanna alle spese presuppone la valutazione della fondatezza delle censure: il giudice, pur non decidendo il merito per la sopravvenuta carenza di interesse, esamina la soccombenza virtuale e la ricollega all’infondatezza delle doglianze.
Sul primo motivo, il Collegio richiama il “granitico insegnamento giurisprudenziale” secondo cui la sanzione demolitoria e l’acquisizione al patrimonio in caso di inottemperanza — previste dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 196 della L.R.T. n. 65/2014 — hanno finalità ripristinatoria e natura reale. Possono quindi rivolgersi anche al proprietario che non abbia materialmente eseguito le opere o non si sia attivato per rimuoverle (richiamati Cons. Stato, sez. VII, n. 237 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 10373 del 2022; TAR Toscana, sez. III, n. 183 del 2023).
Quanto alla dedotta irrilevanza edilizia di singoli manufatti, il Tribunale osserva che le opere abusive vanno valutate in modo unitario e non atomistico ove costituiscano parti funzionalmente e materialmente connesse di un unico intervento (richiamato Cons. Stato, sez. VI, n. 2208 del 2023). Non può quindi estrapolarsi singole opere per evidenziarne l’irrilevanza.
Infine, la necessità di un PAMAA per la serra a tunnel è irrilevante: il manufatto è stato realizzato in assenza di titolo edilizio e ciò basta a legittimare l’ordine di rimozione. Il ricorso è dichiarato improcedibile e i ricorrenti sono condannati alle spese in favore del Comune e dei controinteressati, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri per ciascuna parte.
Nota della Redazione
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