Nulli i nulla osta non motivati e riesame in contraddittorio (TAR Lombardia n. 943 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato che presenti una motivazione generica, non individui quali precedenti istanze del datore di lavoro siano rimaste indefinite e non sia supportato da elementi istruttori idonei. L’Amministrazione è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento di revoca, al fine di consentire al destinatario di fornire il proprio apporto collaborativo e i chiarimenti necessari. In sede cautelare, il Giudice Amministrativo può sospendere i provvedimenti impugnati e ordinare all’Amministrazione di procedere al riesame delle posizioni in contraddittorio con il datore di lavoro, concludendo il procedimento con provvedimento espresso entro un termine fissato.
Il Fatto
Una società operante nel settore della somministrazione di lavoro presentava numerose istanze per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato di cittadini stranieri. L’Amministrazione archiviava quattro di tali pratiche, adottando altrettanti decreti di archiviazione notificati alla ricorrente a mezzo P.E.C. in data 23.04.2026. La società impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR Lombardia, deducendone l’illegittimità per difetto di motivazione e per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, e chiedeva la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, seppur in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da sufficienti elementi di fondatezza. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che la motivazione dei provvedimenti di revoca — fondata sulla mancata definizione di precedenti istanze per cause imputabili al datore di lavoro — si presentava generica, non avendo l’Amministrazione individuato quali delle numerose istanze precedentemente presentate non avessero trovato definizione. Tale carenza motivazionale non consentiva di comprendere l’effettiva ragione posta a base dell’archiviazione delle pratiche e appariva, inoltre, smentita dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente. In secondo luogo, il Collegio ha rilevato che l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca aveva impedito alla società di fornire il proprio apporto e i chiarimenti necessari, in violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Alla luce di tali rilievi, il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e ordinando alla Prefettura di Como di procedere al riesame delle posizioni oggetto dei provvedimenti impugnati, in contraddittorio con la ricorrente, concludendo i relativi procedimenti con provvedimenti espressi entro il 30 settembre 2026. Il Collegio ha infine rinviato le parti alla camera di consiglio del 20 novembre 2026, ove saranno regolate anche le spese di fase.
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Nota della Redazione
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