Impianto eolico e cono visuale del castello: illegittima l’autorizzazione unica (TAR Puglia n. 621 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da fonti rinnovabili non può essere rilasciata quando l’istruttoria procedimentale ometta la considerazione e la valutazione di uno specifico vincolo paesaggistico incidente sull’area di localizzazione. In tal caso difetta il presupposto per la formazione del titolo autorizzativo per silenzio-assenso, che presuppone un’istruttoria completa. Il bilanciamento tra interesse alla transizione energetica e tutela del paesaggio spetta all’Amministrazione procedente, cui incombe l’esame di tutti i vincoli esistenti. E’ pertanto illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, l’autorizzazione che pretermettà il regime vincolistico.

Il Fatto

Una società presenta istanza di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/2003 per un impianto eolico da realizzare in due comuni pugliesi, chiedendo l’acquisizione della valutazione di impatto ambientale in sede statale. La valutazione si conclude positivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022, superando il contrasto tra il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura. La Regione non chiude il procedimento nel termine di cui all’art. 7, comma 2, D.L. 50/2022; convoca tardivamente la conferenza di servizi e, solo nel maggio 2023, rilascia l’autorizzazione unica espressa.

La società impugna gli atti del procedimento e chiede accertarsi la formazione del titolo per silentium. Il Comune ove sorge parte dell’impianto impugna a sua volta l’autorizzazione, lamentando la mancata valutazione del vincolo paesaggistico del cono visuale del castello; la società propone ricorso incidentale. I giudizi vengono riuniti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di tardività e inammissibilità opposte al ricorso del Comune. La deliberazione statale di compatibilità ambientale non è atto definitivo autonomamente impugnabile e la procedura è unica. Le censure sul difetto di istruttoria e di motivazione risultano compiutamente formulate; la notifica alla sola Amministrazione procedente e alla Presidenza del Consiglio è sufficiente, non essendo imposto l’avviso a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza.

Nel merito il ricorso è fondato. Una parte dell’intervento ricade nelle fasce del cono visuale tutelato dall’art. 85, comma 4, NTA del PPTR e dall’art. 10.03 bis delle NTA comunali. Di tale vincolo non v’è traccia né nella valutazione ambientale né nella conferenza di servizi: i riferimenti al palazzo ducale contenuti nel parere del Ministero della Cultura sono generici e anteriori alla variante di adeguamento al PPTR. La Regione stessa aveva prospettato la necessità di rinnovare la valutazione paesaggistica, ma la questione è rimasta senza esito.

Il Tribunale precisa che la più recente giurisprudenza ha attenuato la primarietà assoluta degli interessi paesaggistici, ma ciò non consente di sacrificare l’interesse ambientale: spetta all’Amministrazione il bilanciamento e il rispetto della proporzionalità tra tutela del patrimonio culturale e salvaguardia dell’ambiente, il che implica la considerazione di tutti i vincoli.

Stante l’incompletezza dell’istruttoria, non può essersi formato il titolo per silenzio-assenso; per le stesse ragioni l’autorizzazione espressa è viziata. Il ricorso incidentale è respinto quanto all’accertamento del silentium, ed è inammissibile nella parte in cui impugna gli strumenti pianificatori: l’interesse ad impugnarli era attuale e preesistente, restando esclusa la rimessione in termini. Specularmente, sono respinti il ricorso e i motivi aggiunti della società. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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