Declinatoria di giurisdizione sulla decadenza da senatore accademico per incompatibilità (TAR Liguria n. 862 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti l’ineleggibilità, l’incompatibilità e la decadenza da una carica elettiva, comprese quelle relative alle cariche elettive accademiche, sono devolute al giudice ordinario, perché involgono la tutela del diritto soggettivo perfetto di elettorato passivo. La giurisdizione ordinaria non subisce deroghe quando la questione sia introdotta mediante impugnazione del provvedimento dichiarativo di decadenza o di sospensione: anche in tale ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo, che è meramente ricognitivo dei requisiti legalmente necessari, ma sul diritto soggettivo inerente all’elettorato attivo o passivo. Il riparto si individua nel petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della natura della posizione dedotta in giudizio. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a..

Il Fatto

Il ricorrente, docente dipendente dell’Università degli Studi di Genova, è stato eletto componente del senato accademico. Con un primo decreto rettorale l’Ateneo ha subordinato la nomina alle sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale di un piccolo comune ligure, ritenendo configurabile un’ipotesi di incompatibilità. Il docente ha impugnato l’atto davanti al TAR Liguria, articolando censure di incompetenza, inversione procedimentale, difetto di motivazione e indeterminatezza della clausola statutaria, oltre a un’eccezione di illegittimità costituzionale.

La vicenda ha dato luogo a quattro successivi ricorsi per motivi aggiunti, con i quali sono stati gravati gli atti di autotutela, le comunicazioni di avvio e ripresa del procedimento di decadenza, il parere dell’Anac richiamato dall’Ateneo, il provvedimento finale di decadenza dalla carica e l’aggiornamento della composizione dell’organo accademico. L’Università si è costituita sostenendo il carattere vincolato della decadenza, fondata sull’art. 60, comma 2, dello statuto di Ateneo, riproduttivo dell’art. 2, comma 1, lett. s), della legge n. 240/2010.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Entrambe le parti, con memorie, hanno aderito alla prospettazione del Tribunale. La questione viene quindi decisa in rito, senza esame nel merito dei numerosi motivi articolati dal ricorrente.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l’ineleggibilità, l’incompatibilità e la decadenza da una carica elettiva, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto di elettorato passivo. Vengono citate, tra le altre, Cass. civ., sez. un., ord. 12 marzo 2025, n. 6635, Cass. civ., sez. un., ord. 29 settembre 2022, n. 28428, Cass. civ., sez. un., ord. 27 luglio 2015, n. 15691 e Cass. civ., sez. un., ord. 6 aprile 2012, n. 5574. Nel percorso argomentativo assume rilievo anche Cons. St., sez. V, 7 gennaio 2021, n. 215, che qualifica l’atto in questione come mero atto, frutto di attività ricognitiva della volontà di legge e puramente intesa all’automatica applicazione della stessa.

Il Collegio evidenzia che la giurisdizione ordinaria non incontra limitazioni per il fatto che la questione venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento decadenziale o di sospensione. La decisione, in tali casi, non riguarda l’annullamento dell’atto amministrativo, bensì il diritto soggettivo inerente all’elettorato attivo o passivo. Il riparto si individua nel petitum sostanziale, identificato non solo in funzione della statuizione richiesta, ma anche e soprattutto della causa petendi e della natura della posizione dedotta.

I principi vengono applicati anche alle cariche elettive accademiche. Il Tribunale richiama il precedente relativo a un dipendente universitario eletto al senato accademico e sospeso per l’incompatibilità derivante dalla carica di segretario sindacale, nonché la decisione in tema di incandidabilità di una ricercatrice al Consiglio di Amministrazione per possibile conflitto di interessi, ove si è precisato che l’attività dell’amministrazione è vincolata al mero riscontro delle condizioni di ineleggibilità o incandidabilità fissate dalla legge, senza residuo spazio di valutazione discrezionale (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 28 maggio 2018, n. 172).

Alla luce di tali principi, il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con devoluzione della controversia all’autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale il processo può essere riassunto secondo la disciplina della translatio judicii di cui all’art. 11 c.p.a.. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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