Decadenza dei vincoli espropriativi e obbligo di variante urbanistica specifica (Cons. Stato n. 4769 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 impone all’amministrazione comunale di ritipizzare dal punto di vista urbanistico le aree rimaste prive di disciplina per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi. Tale obbligo non può ritenersi assolto con il mero avvio del procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico generale. In ragione del carattere transitorio della disciplina residuale dell’art. 9 del testo unico dell’edilizia e per esigenze di effettività della tutela, è necessaria l’adozione di un’apposita variante, anche di carattere generale, idonea a colmare sollecitamente il vuoto regolamentare. Il privato inciso dal vincolo scaduto vanta una legittima aspettativa a una nuova regolamentazione dei propri suoli in tempi ragionevoli, incompatibile con la complessità del procedimento di approvazione dello strumento generale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Comune, nel novembre 2021, la riqualificazione urbanistica di un terreno di sua proprietà, rimasto privo di disciplina per effetto della decadenza degli originari vincoli espropriativi. L’amministrazione, dopo l’iniziale inerzia, riscontrava l’istanza con una nota nella quale assumeva di avere assolto l’obbligo di provvedere mediante l’avvio della procedura di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale. Escludeva la necessità di una variante specifica, che avrebbe costituito aggravio per gli uffici impegnati nella predisposizione dello strumento generale.

Il ricorrente impugnava la nota con motivi aggiunti, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge urbanistica n. 1150/1942 e degli obblighi di conclusione del procedimento con provvedimento espresso ex artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, respingeva le censure, ritenendo ottemperato l’obbligo per effetto dell’avvio del procedimento del nuovo strumento e della gara per l’affidamento dell’incarico di redazione, ed escludendo un’aspettativa qualificata alla riqualificazione edificatoria. Propone appello l’originario ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e riforma la sentenza di primo grado. Il Collegio ritiene fondato il primo ordine di censure, che investe il rapporto tra la decadenza del vincolo espropriativo e la potestà di pianificazione comunale. La questione giuridica centrale è se l’avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale valga a soddisfare l’obbligo di ritipizzazione dell’area bianca.

La risposta è negativa. Il Collegio osserva che l’obbligo discendente dall’art. 7 della legge urbanistica non si esaurisce nell’avvio della procedura generale. Il carattere transitorio della disciplina residuale dell’art. 9 del testo unico dell’edilizia e l’esigenza di effettività della tutela del soggetto le cui facoltà di sfruttamento dei suoli sono compresse da vincoli espropriativi scaduti senza realizzazione dell’opera pubblica rendono necessaria l’adozione di un’apposita variante. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, IV, 9 novembre 2019, n. 7670 e Cons. Stato, IV, 21 agosto 2013, n. 4200.

La tesi opposta, sostiene la Corte, si pone in violazione delle disposizioni richiamate e vanifica la legittima aspettativa del privato a una nuova regolamentazione urbanistica in tempi ragionevoli. Rispetto a questa aspettativa la complessità tipica del procedimento di approvazione dello strumento generale risulta incompatibile. La decadenza dei vincoli richiede di colmare sollecitamente il vuoto regolamentare, attraverso una variante che, anche di carattere generale, è lo strumento idoneo a soddisfare tanto la posizione del privato quanto l’esigenza di ordine generale di disciplinare la totalità del territorio comunale.

Il caso concreto conferma il percorso argomentativo. La stessa amministrazione resistente ha riconosciuto che il procedimento di formazione del nuovo strumento non si è concluso e che il terreno non ha ancora un regime definitivo, nonostante l’istanza del novembre 2021. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e annulla la nota comunale impugnata, emessa dopo l’inerzia iniziale dell’amministrazione. In esecuzione della sentenza il Comune è tenuto a ritipizzare l’area al di fuori del procedimento di formazione dello strumento generale, mediante un’apposita variante al vigente strumento urbanistico. La soccombenza comporta la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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