La richiesta di informazioni senza sanzioni non lede e non si impugna (TAR Marche n. 460 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta con cui l’amministrazione comunale invita il gestore di un impianto a documentare l’adempimento di raccomandazioni formulate dall’autorità sanitaria, priva di qualsiasi sanzione per il mancato riscontro, non è idonea a ledere la sfera giuridica del destinatario. L’atto ha natura meramente preparatoria e assolve a una funzione informativa, con lesività inferiore a quella di un’esplicita diffida. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per carenza del requisito della lesività, restando irrilevanti i profili di illegittimità dedotti. La mancata impugnazione non preclude la tutela avverso il provvedimento conclusivo del procedimento.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di telecomunicazioni collocato sul lastrico solare di un edificio. L’ASUR Marche, Area Vasta n. 3, con nota del 10 gennaio 2020, aveva formulato raccomandazioni di informativa ai proprietari dell’edificio prospiciente e aveva chiesto l’adozione di misure di protezione di tipo organizzativo ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Il Comune di Macerata, richiamato il parere ARPA e la nota sanitaria, ha invitato la società a documentare l’adempimento a quelle raccomandazioni. La società ha impugnato sia la nota comunale sia la presupposta nota ASUR, deducendo quattro motivi e contestando in particolare che il Comune avesse fatto proprie prescrizioni provenienti da un’autorità priva di competenza in materia di emissioni. Il Comune si è costituito eccependo inammissibilità e tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione processuale e la ritiene fondata. La nota impugnata si inserisce in un procedimento autorizzatorio ex d.lgs. n. 259/2003 pacificamente formatosi per decorso del silenzio assenso. Il suo contenuto si sostanzia in una richiesta di informazioni sull’adempimento delle prescrizioni contenute nel parere ASUR, senza previsione di alcuna conseguenza sanzionatoria per il mancato riscontro.

Il Collegio richiama la giurisprudenza costante sugli atti di diffida, che hanno lo scopo di portare a conoscenza del destinatario i profili di carenza o illegittimità riscontrati e di assegnare un termine per rimediare. Tali atti non sono immediatamente lesivi e non impongono un onere di impugnazione immediata. Il precedente invocato è Cons. Stato V 5 gennaio 2024, n. 229, secondo cui è inammissibile, per difetto di lesività, il ricorso avverso un atto meramente preparatorio.

Il Tribunale compie un passaggio ulteriore: l’atto in esame presenta una lesività ancora inferiore a quella di una diffida esplicita, perché si limita a chiedere informazioni senza indicare alcuna conseguenza per l’eventuale inottemperanza. La società, del resto, ha riscontrato la nota comunale e la vicenda non ha avuto seguito.

Il Collegio osserva poi che la realizzazione dell’impianto si è conclusa con comunicazione di fine lavori e successiva comunicazione di attivazione, seguite da una nuova istanza di modifica e adeguamento presentata con segnalazione certificata di inizio attività ex art. 87-bis d.lgs. 259/2003. Il Comune non ha formulato osservazioni sulla legittimità e conformità dell’impianto. I profili di illegittimità dedotti restano perciò irrilevanti, non trattandosi di atto lesivo impugnabile.

Il ricorso è dichiarato inammissibile per assenza di lesività. La particolarità del contenuto dell’atto comunale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *