Diniego di sanatoria superato da nuova istanza del proprietario acquirente (TAR Sardegna n. 347 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria adottato nei confronti della società costruttrice, richiedente e formale destinataria del provvedimento, non è idoneo a ledere la posizione del proprietario acquirente della singola unità immobiliare quando quest’ultimo abbia presentato una nuova istanza di accertamento di conformità riferita specificamente agli abusi della propria unità e l’amministrazione abbia avviato la relativa istruttoria. In tale ipotesi il ricorso proposto dall’acquirente avverso il diniego è improcedibile per carenza di interesse, perché il provvedimento impugnato risulta superato e privo di attuale forza lesiva. Resta fermo che, per la prevalente giurisprudenza, interlocutore del procedimento di sanatoria e destinatario del provvedimento finale è il solo richiedente, mentre le vicende traslative del diritto dominicale restano affidate alla tutela civile. La declaratoria presuppone che l’istanza successiva sia effettivamente idonea a definire la posizione del nuovo proprietario.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un fabbricato residenziale facente parte di un intervento edilizio plurimo realizzato in forza di una concessione edilizia rilasciata nel 2004 alla società costruttrice, poi oggetto di varianti. Rispetto al progetto approvato gli edifici sono stati realizzati con difformità: una modifica della quota di giacitura dei corpi di fabbrica ha prodotto un esubero volumetrico complessivo e una maggiore altezza dei fabbricati.
La società costruttrice ha presentato istanza di sanatoria. Dopo un preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, notificato alla sola istante, il Comune ha respinto l’istanza. La ricorrente — che aveva acquistato la propria unità nel 2006 e aveva segnalato all’amministrazione l’intervenuta traslazione della proprietà chiedendo di essere coinvolta — ha impugnato il diniego, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale e la carenza di istruttoria sulla consistenza degli abusi delle singole ville. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’intero iter di sanatoria si è svolto formalmente nei confronti della società proponente, ma era sostanzialmente destinato a produrre effetti sui diversi acquirenti delle ville. La ricorrente ha acquistato la propria unità nel 2006 e con nota del 13 febbraio 2019 ha informato l’amministrazione della cessione e della necessità di un suo diretto coinvolgimento, anche a fini istruttori.
Nel silenzio dell’amministrazione, la ricorrente ha presentato nel 2021 una nuova istanza di accertamento di conformità, incentrata sulle difformità della propria unità, sulla quale il Comune ha avviato l’istruttoria, allo stato non definita. Questo dato processuale diviene decisivo.
Il Tribunale osserva che il diniego impugnato, genericamente riferito alle difformità dell’intero intervento unitariamente realizzato, risulta superato — e quindi privo di forza lesiva — per effetto della nuova istanza della proprietaria della singola unità. La vicenda è connotata da un prolungamento incomprensibile dell’istruttoria e da una valutazione finale non puntualmente calibrata nell’individuazione degli abusi delle singole ville; inoltre l’istruttoria si è svolta nei confronti della società costruttrice, benché questa fosse stata cancellata dal registro delle imprese e non proprietaria di alcun bene.
Il Collegio richiama la prevalente giurisprudenza secondo cui il soggetto interlocutore del procedimento di sanatoria, e formale destinatario del provvedimento, è il solo richiedente, restando affidata alla tutela civile ogni questione sulle vicende traslative. Su questa base ritiene che l’interesse dell’amministrazione al corretto governo del territorio passi, nell’attualità, attraverso la definizione della nuova istanza. Il diniego opposto alla società non è dunque idoneo a definire la posizione della ricorrente. Il ricorso è dichiarato improcedibile per carenza di interesse, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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