Decentramento farmacia, competenza del dirigente e non del sindaco (TAR Calabria n. 680 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le istanze di decentramento della sede farmaceutica presentate ai sensi dell’art. 5 l. n. 362/1991 sono rimesse ai Comuni, cui l’art. 11 d.l. n. 1/2012 affida il governo del servizio farmaceutico in funzione di accessibilità ed equa distribuzione sul territorio. In assenza di norme speciali, l’individuazione dell’organo competente avviene secondo il d.lgs. n. 267/2000: l’art. 50 non attribuisce la competenza al sindaco, trattandosi di atto di gestione e non di indirizzo politico-amministrativo. La competenza ricade sul dirigente ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. f), che comprende i provvedimenti di autorizzazione e gli analoghi atti il cui rilascio presupponga valutazioni anche discrezionali. Resta salva l’adozione di disposizioni regolamentari organizzative di cui all’art. 53, comma 23, l. n. 388/2000, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il cui concreto esercizio deve però essere allegato e provato. La competenza si radica per effetto delle previsioni normative e non in virtù dell’indirizzo dato dal privato istante.

Il Fatto

Una farmacista, titolare di una sede farmaceutica collocata nel centro storico del Comune di Badolato, presenta istanza di decentramento della propria sede ex art. 5 l. n. 362/1991. Il Sindaco rigetta l’istanza con nota del 26 ottobre 2022, negando l’autorizzazione richiesta.

La farmacista impugna la nota davanti al TAR Calabria, deducendo l’incompetenza del Sindaco e, nel merito, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Si costituiscono il Comune e il controinteressato, titolare dell’altra sede farmaceutica del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla centralità del ruolo comunale nel governo del servizio farmaceutico, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2379 del 2018: il Comune assicura l’accessibilità del servizio ai residenti delle aree scarsamente abitate e l’equa distribuzione territoriale. È dunque pacifico che le istanze di decentramento siano rimesse all’ente locale.

Il nodo è l’individuazione dell’organo. In mancanza di norme speciali, la risposta va cercata nel d.lgs. n. 267/2000. L’esame dell’art. 50 esclude una competenza del Sindaco: la materia non rientra tra gli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

La competenza si colloca in capo al dirigente, per effetto dell’art. 107, comma 3, lett. f), che gli attribuisce i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati.

Il Collegio considera l’eccezione organizzativa: i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come Badolato, possono adottare disposizioni regolamentari che, al fine di contenere la spesa, attribuiscano ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale ex art. 53, comma 23, l. n. 388/2000. Nel caso concreto tale evenienza non è dedotta né documentata.

È respinta la tesi delle amministrazioni resistenti, secondo cui il Sindaco sarebbe stato competente perché l’istanza era a lui indirizzata: la competenza si radica in ragione delle previsioni normative, non in virtù di arbitrarie scelte del privato istante. Né la nota può qualificarsi come risposta di mera cortesia, avendo evidente contenuto di rigetto. Il primo e assorbente motivo è quindi accolto e la nota è annullata, impregiudicata ogni valutazione dell’organo competente; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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