Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per crediti pecuniari (TAR Calabria n. 674 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna. La somma è determinata, in assenza di iniquità o cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere poste a carico del Commissario in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Due ricorrenti agivano separatamente davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, munito di autorità di cosa giudicata. Il titolo condannava l’amministrazione al pagamento, in favore di una parte, di una somma a titolo di danno non patrimoniale e, in favore del difensore distrattario, di onorario e spese vive.

Dopo la notificazione del provvedimento, i ricorrenti inviavano all’amministrazione la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Decorsi sei mesi senza esecuzione, proponevano ricorso ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero della Giustizia non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riuniva i due ricorsi ex art. 70 cod. proc. amm., trattandosi dell’esecuzione del medesimo titolo giudiziario. Accertava che il decreto azionato aveva autorità di cosa giudicata, che la richiesta di pagamento era stata inviata e che erano decorsi i sei mesi previsti dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001.

Sul punto dell’onere probatorio il Tribunale è netto: l’amministrazione non aveva dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento, pur ritualmente notificato. Sussistevano pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm..

La questione centrale riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella apportata all’art. 114 dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il Tribunale precisa che tale importo si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Quanto alle spese, il Collegio le liquida secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016 n. 1247. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il Commissario nominato: il Tribunale valorizza il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *