Cessazione del programma di protezione e mancata capitalizzazione: sindacato limitato sulle misure straordinarie (TAR Lazio n. 11348 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata concessione di misure economiche straordinarie, ai sensi dell’art. 10, commi 14 e 15, del d.m. n. 161/2004, in favore del collaboratore di giustizia in cessazione dal programma di protezione costituisce esercizio di potere altamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi motivazionali o istruttori di chiara evidenza. La capitalizzazione delle misure assistenziali presuppone la debenza dell’assegno di mantenimento, sicché la sua sospensione per superamento dei limiti reddituali preclude逻辑amente la concessione del beneficio. La domanda di annullamento della delibera di non proroga del programma di protezione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’interessato dichiara di non avervi più interesse. Le determinazioni relative al recupero delle somme indebitamente percepite, rimesse al Servizio Centrale di Protezione, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, con applicazione dell’istituto della translatio iudicii ex art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore di giustizia, ha impugnato la delibera della Commissione Centrale che disponeva la non proroga dello speciale programma di protezione nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, nonché la non erogazione di alcuna somma a titolo di capitalizzazione o di assistenza economica. Il provvedimento era stato adottato in via derivata rispetto alla cessazione del programma del fratello, anch’egli collaboratore di giustizia, e contestava al ricorrente un debito verso l’Erario nel frattempo maturato.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 10, comma 5, del d.m. n. 161/2004 e dell’art. 13, comma 5, della l. 82/1991, lamentando l’assenza dei pareri della D.D.A. e della D.N.A.A. sulla propria posizione e l’illegittimo diniego delle misure economiche straordinarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dapprima rilevato la parziale improcedibilità del ricorso: con memoria del 23 maggio 2026 il ricorrente ha dichiarato venuto meno l’interesse alla domanda di annullamento della delibera di non proroga del programma di protezione, chiedendo la declaratoria di non procedibilità.
In secondo luogo, il TAR ha dichiarato la parziale inammissibilità per difetto di giurisdizione della domanda relativa al riconoscimento della debenza della somma di euro 96.874,79 e del conseguente recupero esattoriale. Trattandosi di determinazioni rimesse al Servizio Centrale di Protezione e non alla Commissione centrale, la cognizione spetta al giudice ordinario. Il Collegio ha quindi disposto l’applicazione dell’istituto della translatio iudicii, conservando gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda se riproposta entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
Nel merito, la domanda di annullamento della delibera nella parte in cui non riconosce misure economiche straordinarie è stata ritenuta infondata. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo dell’art. 10, commi 14 e 15, del d.m. n. 161/2004, evidenziando che la capitalizzazione può avvenire con erogazione della somma pari all’assegno di mantenimento per due anni, estendibile fino a cinque in presenza di un documentato e concreto progetto di reinserimento socio-lavorativo, con possibilità per la Commissione di deliberare misure straordinarie di carattere economico come clausola di chiusura.
Il TAR ha ritenuto che la Commissione abbia operato legittimamente: la sospensione delle misure assistenziali era derivata dall’accertamento di redditi “terzi” superiori a quelli dichiarati, con conseguente non debenza dell’assegno di mantenimento e formazione della posizione debitoria. La capitalizzazione, quale sviluppo matematico dell’assegno, non poteva essere concessa in assenza del presupposto.
Quanto alle misure straordinarie, il Collegio ha richiamato i precedenti del Cons. Stato, sez. III, n. 7328/2021 e n. 2729/2019, qualificando l’elargizione come rimessa a provvedimento di contenuto altamente discrezionale, non sindacabile senza tracce sintomatiche di vizi motivazionali o istruttori, non allegate nel caso di specie avendo l’Amministrazione motivato sulle ragioni del diniego. Spese di lite compensate.
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Nota della Redazione
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