Carta elettronica docente giudicato ottemperanza termine commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3318 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione e condanna l’Amministrazione al pagamento costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che siano effettuati pagamenti neppure parziali, va dichiarata l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il giudice assegna un nuovo termine per l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato e dichiarato il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’Amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Poiché il Ministero non ha dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, resistendo e chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente all’Amministrazione. Rispetto a tale titolo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum.
Il ricorso è dunque fondato e va accolto: va dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente va assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato. Il compenso, a carico dell’Amministrazione inadempiente, sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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