Demolizione dell’abuso permanente dovuta al proprietario attuale anche a distanza di tempo (Cons. Stato n. 154 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile realizzato senza titolo edilizio costituisce atto a contenuto vincolato, ancorato al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto, e non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, quando il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi. L’abuso edilizio integra un illecito permanente e il provvedimento diretto alla sua rimozione resta dovuto anche verso il proprietario o detentore qualificato attuale. La sanzione pecuniaria sostitutiva ex art. 34, comma 2, del t.u. dell’edilizia presuppone un’istanza dell’interessato e opera solo per le opere in parziale difformità dal permesso di costruire o per le ipotesi di demolizione motivatamente ritenuta impossibile. Per gli atti vincolati la comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatoria.
Il Fatto
Il Comune intimato accerta, all’esito di un sopralluogo, la realizzazione senza titolo di un appartamento al piano nono di un fabbricato. Ad una prima ordinanza di demolizione segue la dichiarazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, poi annullata in autotutela. Il Comune adotta quindi una nuova ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, notificata all’attuale proprietario, e successivamente dispone l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile abusivo.
L’interessato impugna entrambi gli atti davanti al TAR Campania, che, previa riunione, respinge i ricorsi. Propone appello deducendo il difetto di motivazione dell’ordine demolitorio per il lungo tempo trascorso e per l’abuso commesso da terzi, la mancata applicazione della sanzione sostitutiva, la violazione del contraddittorio procedimentale e l’illegittimità dell’acquisizione per non essere autore dell’abuso e per la mancata notifica dell’atto di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura vincolata dell’ordine di demolizione. Richiamando Adunanza Plenaria n. 9/2017, ribadisce che il provvedimento che ingiunge la demolizione di un immobile abusivo, giammai assistito da alcun titolo, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legittimità violata. L’abuso edilizio configura un illecito permanente, suscettibile di incidere negativamente sul territorio e sulla comunità, sicché il provvedimento resta dovuto ed a contenuto vincolato anche a distanza di tempo.
Da qui la precisazione di rilievo pratico: l’ordine può essere utilmente diretto non solo contro l’autore dell’abuso, ma anche contro l’attuale proprietario o detentore qualificato, indipendentemente dalla sua responsabilità nella commissione dell’abuso. Il lungo intervallo temporale e l’estraneità dell’attuale titolare non integrano dunque vizi di motivazione.
Quanto alla pretesa sostituzione con la sanzione pecuniaria ex art. 34, comma 2, del t.u. dell’edilizia, la Corte rileva che è onere dell’interessato presentare istanza e che essa non risulta proposta. Nel merito, la previsione opera solo per le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire o la cui demolizione sia motivatamente ritenuta impossibile senza compromettere altre legittime edificazioni. Nessuna delle due fattispecie è allegata: le opere sono state realizzate senza titolo e non emergono situazioni di fatto ostative all’esecuzione.
Il terzo motivo è respinto ribadendo che, trattandosi di atto a contenuto vincolato e doveroso, la comunicazione di avvio del procedimento non è obbligatoria. Quanto all’acquisizione, il motivo è infondato in presenza di un’obbligazione reale riferita all’immobile e anche inammissibile, non avendo l’appellante ottemperato all’ordine di demolizione ritualmente notificato.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado liquidate in Euro 4.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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