L’interpretazione del contratto è riservata al merito e il mandatario risponde solo (Cass. civ. Sez. II n. 26535 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto costituisce attività riservata al giudice di merito e il suo esito è sindacabile in sede di legittimità non attraverso una diversa lettura del testo negoziale, ma solo ove sia dedotta la violazione di uno specifico canone legale di ermeneutica, con l’indicazione del punto e del modo in cui il giudice se ne sia discostato. Il soggetto che assume la corresponsione degli importi contrattuali nell’interesse del committente non risponde del danno derivante dal recesso o dal rifiuto delle prestazioni imputabile al committente medesimo. Quando è il soggetto nel cui interesse l’obbligazione è stata assunta a impedirne l’attuazione, la lesione del diritto di credito del terzo contraente è imputabile a lui, per violazione dei principi di correttezza e buona fede. La solidarietà passiva presuppone una pluralità di debitori tenuti alla medesima obbligazione e difetta quando il soggetto non ha assunto l’obbligazione risarcitoria.
Il Fatto
Un contratto di servizio energia relativo a un edificio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, era stipulato dalla società fornitrice con il Condominio, destinatario delle prestazioni. Al rapporto partecipava una società cooperativa che non era proprietaria di unità immobiliari né amministratore, ma gestiva gli alloggi nell’interesse del Comune e assumeva «la competenza e la responsabilità della corresponsione degli importi contrattuali».
Dopo la disdetta comunicata dall’amministratore del Condominio e il successivo rifiuto delle prestazioni, la fornitrice conveniva la cooperativa chiedendo il pagamento delle somme previste per il recesso e il risarcimento del danno. Il Tribunale accertava il rinnovo tacito del contratto ma rigettava la domanda risarcitoria; la Corte d’appello confermava, ritenendo che il danno derivasse dal rifiuto del Condominio, unico creditore delle prestazioni. La fornitrice ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe l’interpretazione della clausola con cui la cooperativa aveva assunto la corresponsione degli importi contrattuali. La Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito, censurabile solo ove sia dedotta la violazione di uno specifico canone di ermeneutica, e non può risolversi nella contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella, plausibile, accolta in sentenza (Cass. 9961/2022). Il motivo richiama il criterio letterale, l’interpretazione complessiva e la buona fede, ma non indica in che modo la Corte se ne sia discostata.
La motivazione è coerente con i criteri legali: il tenore letterale della clausola, letto in collegamento con le altre pattuizioni, delimita l’obbligazione alla corresponsione dei corrispettivi e delle somme dovute per il recesso anticipato, con esclusione del risarcimento del danno da mancata esecuzione. Priva di fondamento è la deduzione subordinata di solidarietà: manca il presupposto della pluralità di debitori per la medesima obbligazione, una volta accertato che la cooperativa non ha assunto l’obbligazione risarcitoria.
Il secondo motivo invoca la disciplina regionale toscana sulla gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. La Corte rileva che tali disposizioni attengono all’organizzazione della gestione del patrimonio pubblico, non alla titolarità delle obbligazioni nascenti dai singoli contratti di fornitura, governate dalla disciplina civilistica comune. L’art. 1129, ultimo comma, c.c. estende agli edifici di alloggi di edilizia popolare la disciplina ordinaria dell’amministratore di condominio, senza convertire il ruolo dell’ente gestore in una responsabilità generale.
Il terzo motivo denuncia la scissione tra disdetta e rifiuto delle prestazioni. L’art. 1373 c.c. è invocato impropriamente, non essendo in discussione un recesso della cooperativa ma la disdetta del rinnovo comunicata dall’amministratore. Quanto all’art. 1218 c.c., la censura investe l’accertamento del nesso causale e l’imputazione della condotta, compiuti con motivazione effettiva: prospettare come violazione di legge un preteso errore nella ricostruzione dei fatti equivale a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito, precluso in sede di legittimità.
La Corte conferma che il rapporto proseguì per un anno dopo il rinnovo tacito e che dal 1° ottobre 2015 fu il Condominio a non dare ulteriore esecuzione. Della violazione della buona fede nell’esercizio del recesso risponde la parte che lo ha esercitato (Cass. 10549/2020), cioè il committente. La responsabilità non risale al soggetto che si era obbligato nell’interesse del committente, poiché quando è questi a impedire l’attuazione dell’obbligazione la lesione del credito è imputabile a lui (Cass. SU 9590/2012). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1129 c.c. – Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore
- Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore
- Art. 1373 c.c. – Recesso unilaterale