Voto numerico prova orale e valutazione tirocinio nel concorso (TAR Marche n. 819 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la valutazione delle prove orali di concorso mediante il solo punteggio numerico, non essendo imposta dalla legge l’illustrazione delle ragioni del voto. La lex specialis che richieda di tener conto della valutazione del tirocinio configura quest’ultima come parametro valutativo secondario, non traducibile in un voto autonomo né idoneo ad avvantaggiare o svantaggiare il candidato. La commissione non può introdurre criteri che modifichino il bando, dovendosi interpretare in senso conforme i verbali di fissazione dei criteri. La prova orale non richiede la predeterminazione di criteri speciali ulteriori rispetto a quelli consueti della pertinenza, correttezza linguistica, padronanza dell’argomento e capacità di sintesi.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso bandito dall’Agenzia delle Entrate per il reclutamento di 855 funzionari, terza area funzionale, fascia retributiva F1, con assegnazione di 25 posti agli uffici regionali delle Marche. Superate la prova oggettiva tecnico-professionale e quella attitudinale, era ammessa al tirocinio teorico-pratico di sei mesi. Nella prova orale la commissione le attribuiva un punteggio complessivo di 18/30, comprensivo della valutazione del tirocinio e dei titoli, inferiore al minimo di 24/30 previsto dall’art. 7 del bando. Non figurava così tra i primi venticinque collocati della graduatoria definitiva.
La candidata impugnava la Disposizione di Servizio n. 33/2014 del Direttore Regionale delle Marche, la nota della commissione del 26.02.2014 sulla valutazione finale e la scheda informativa del tirocinio, deducendo tre motivi. L’Agenzia si costituiva resistendo. All’udienza pubblica la causa era trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava il difetto di motivazione del punteggio numerico assegnato nella scheda di valutazione. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, ivi compreso il Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo cui è legittima la valutazione delle prove orali con il solo voto numerico, anche per concorsi similari dell’Agenzia (Cons. Stato, IV, n. 2193/2012; Cons. Stato, II, parere n. 4912/2013; TAR Marche n. 257/2015). Il motivo è respinto.
Il secondo motivo lamentava l’assenza di criteri per la valutazione del tirocinio. Il Tribunale osserva che l’art. 7.4 del bando si limitava a prevedere che la commissione valutasse la prova orale tenendo conto della valutazione espressa sul tirocinio dal direttore dell’ufficio. Ne deriva che gli esiti del tirocinio costituivano un parametro valutativo secondario: la lex specialis non prevedeva che la valutazione si traducesse in un voto né che un giudizio lusinghiero o non positivo agevolasse o penalizzasse il candidato nella prova orale.
Il verbale n. 7 di fissazione dei criteri va quindi interpretato alla luce del bando, non potendo la commissione introdurre modifiche alla disciplina concorsuale. La scheda valutativa, secondo la lettura già offerta dal Tribunale su analogo concorso (richiamata TAR Marche n. 584/2014), è finalizzata a evidenziare punti deboli e punti forti del tirocinante, mentre il rendimento ordinario non è oggetto di menzione specifica: un giudizio di mera sufficienza risponde a un criterio di ragionevolezza applicato a tutti i procedimenti valutativi.
Quanto al terzo motivo, il Collegio rileva che il verbale n. 7 del 6 febbraio 2014 fissa i criteri della prova orale, indicando punteggio di idoneità, modalità di estrazione e suddivisione per materie, e prevede che la valutazione complessiva tenga conto del tirocinio, oggetto di apposita domanda. Per costante giurisprudenza la prova orale non richiede la predeterminazione di criteri speciali ulteriori rispetto a quelli consueti della pertinenza, della correttezza linguistica e della padronanza dell’argomento e della capacità di sintesi. Sono pertanto idonei i criteri di massima, sia pure sintetici, sufficientemente indicativi delle modalità di graduazione del voto (TAR Lazio Roma n. 11435/2020).
Il Collegio esclude inoltre che la ricorrente abbia dedotto l’assegnazione di mansioni non proprie o di carichi di lavoro eccessivi, dovendosi ritenere che l’Agenzia l’abbia impiegata secondo i consueti criteri organizzativi interni; la contestazione della valutazione non positiva del tirocinio resta una mera opinione di parte. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione degli orientamenti non ancora consolidati all’epoca della notifica.
Nota della Redazione
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