Verifica dell’anomalia e rilevanza delle imposte sul reddito nella sostenibilità dell’offerta (TAR Campania n. 1928 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica dell’offerta anomala, ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016, il carico fiscale della società di capitali aggiudicataria — IRES e IRAP — non rileva in un ambito estraneo alla gara, ma condiziona la sostenibilità dell’offerta, perché calcolato in percentuale sui ricavi o sui redditi generati dalla gara stessa. Il concorrente deve pertanto tenerne conto nella formulazione dell’offerta e la stazione appaltante nella verifica di congruità. Accertata l’incongruità dell’offerta, il giudice, quando l’annullamento non è più utile per il ricorrente, ne dichiara l’illegittimità ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., con accertamento idoneo al giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ.

Il Fatto

Una società, collocatasi seconda nella gara per il servizio di ristorazione collettiva presso le sedi degli istituti penitenziari della Campania, impugna la conferma dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata con decreto del 21.07.2025, oltre alla relazione di verifica delle giustificazioni di offerta anomala del 4.07.2025 e agli atti presupposti. Chiede l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto, con subentro nel servizio.

Nel corso del giudizio l’appalto giunge a scadenza e la stazione appaltante si attiva per una nuova gara. La ricorrente dichiara allora di avere interesse a una pronuncia di illegittimità dell’aggiudicazione ai soli fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in sede di plena cognitio, deve accertare la fondatezza del ricorso, non emergendo dalla precedente ordinanza cautelare le effettive ragioni del fumus boni iuris. Il nucleo della controversia è la verifica di anomalia dell’offerta della controinteressata.

Sul punto il giudice valorizza le argomentazioni del consulente tecnico della ricorrente, che qualifica come dettagliate, analitiche e meritevoli di condivisione, e non specificamente contrastate dalle parti resistenti. Il tecnico rileva che il prospetto economico dell’aggiudicataria omette la componente relativa alle imposte sul reddito, presumibilmente incluse nella voce “varie ed eventuali”, in contrasto con i principi contabili e le regole di ragioneria.

Il Collegio respinge la tesi del Ministero secondo cui IRES e IRAP sarebbero oneri dell’imprenditore verso lo Stato, rilevanti in altro ambito. Osserva invece che tali debiti tributari incidono sulla sostenibilità dell’offerta proprio perché calcolati in percentuale sui ricavi o sui redditi generati dalla gara: il concorrente deve tenerne conto nella formulazione dell’offerta.

Il giudice rileva inoltre errori di metodo e di calcolo nel prospetto delle giustificazioni, con ripetuti sbagli nella determinazione delle percentuali di incidenza delle ore e nel computo dei costi di una figura lavorativa. Ne trae la conclusione che le censure di incongruità dell’offerta sono fondate.

Poiché l’annullamento non è più utile, il Collegio accerta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai fini risarcitori, sottolineando che la ricorrente non è onerata di delineare i presupposti dell’azione risarcitoria né di proporla nello stesso giudizio. La pronuncia interviene su un antecedente logico-giuridico suscettibile di cosa giudicata sostanziale, richiamando Consiglio di Stato, A.P., n. 8 del 2022. Le spese seguono la soccombenza, con condanna solidale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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