Promozione non impugnata e anticipazione normativa della decorrenza giuridica (Cons. Stato n. 7923 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che non impugni tempestivamente il decreto di nomina, atto autoritativo idoneo a costituire lo status e a determinare la decorrenza giuridica, non può contestare successivamente la legittimità di quella decorrenza, essendo l’atto consolidato per mancata impugnazione nel termine decadenziale. All’inerzia non si pone rimedio con l’azione di accertamento, preclusa dall’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’intervento legislativo che anticipi in melius la decorrenza giuridica non lede il dipendente, che difetta perciò di interesse concreto e attuale a impugnare la modifica migliorativa. Il diritto dell’Unione europea non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che regolano l’ammissibilità del ricorso.

Il Fatto

I ricorrenti, nominati vice sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria con decreto ministeriale del 9 agosto 2002 all’esito del concorso interno indetto nel febbraio 2000, avevano chiesto la retrodatazione al 1° gennaio 2000 degli effetti giuridici della promozione, in applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992. L’Amministrazione penitenziaria, con note del 20 luglio 2017, li aveva informati che in applicazione dell’art. 44, comma 21, del d.lgs. n. 95/2017 la decorrenza giuridica della nomina era stata anticipata dall’8 luglio 2002 al 31 dicembre 2000.

Il TAR Lazio, sez. V, con sentenza n. 6170 del 16 maggio 2022, aveva respinto il ricorso. I soccombenti hanno proposto appello, dolendosi dell’omesso esame della questione di legittimità costituzionale della norma del 2017 e della mancata disapplicazione della stessa per preteso contrasto con il diritto dell’Unione europea.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello sul rilievo decisivo dell’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di una condizione dell’azione. Il decreto ministeriale del 2002, che aveva fissato la decorrenza giuridica all’8 luglio 2002, non era stato impugnato: gli atti di nomina, in quanto incidenti sulla collocazione del soggetto nell’organizzazione amministrativa, hanno natura autoritativa e vanno impugnati nel termine decadenziale, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

All’inerzia non è possibile sopperire con l’azione di accertamento: l’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. preclude al giudice di conoscere dell’illegittimità degli atti che avrebbero dovuto essere impugnati con l’azione di annullamento. La legittimità della decorrenza era quindi cristallizzata quando, nel 2017, il legislatore è intervenuto per anticiparla.

Da ciò la Corte trae la conseguenza sul piano dell’interesse: gli appellanti non hanno subito alcuna lesione, ma hanno tratto vantaggio dall’anticipazione, senza la quale la decorrenza sarebbe rimasta ferma al 2002. Manca perciò un interesse concreto e attuale a impugnare l’atto di modifica in melius del loro status. Non regge nemmeno l’ipotesi di un interesse strumentale a una riedizione del potere in termini più favorevoli, perché l’eliminazione degli effetti della norma del 2017 comporterebbe solo il ripristino dello status quo ante.

Solo per completezza la Corte osserva che il tertium comparationis invocato è inconferente: le disposizioni transitorie dell’art. 17 del d.lgs. n. 76/2001 avevano fatto salve le procedure in corso, e l’anticipazione al 31 dicembre 2000 risponde alla specifica finalità di riallineamento rispetto alle carriere della Polizia di Stato, come chiarito dalla relazione allo schema del decreto legislativo.

Quanto al preteso contrasto con il diritto dell’Unione, la Corte rileva che il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne; inoltre il richiamo è stato introdotto per la prima volta in appello, integrando un motivo nuovo. Le spese del grado sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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