Annullamento del giudizio di avanzamento e vincolo conformativo senza promozione automatica (Cons. Stato n. 7926 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un giudizio di avanzamento a scelta di ufficiali superiori impone all’Amministrazione l’obbligo di rinnovare la valutazione, depurata dai vizi di legittimità riscontrati, nei limiti del vincolo conformativo desumibile dall’impianto motivazionale della sentenza. Tale annullamento non conduce in via diretta e automatica alla promozione al grado superiore, permanendo in capo all’Amministrazione un residuo margine di autonomia valutativa. La nuova valutazione che, pur migliorando i punteggi, non eguagli quelli dei parigrado presi a raffronto non integra violazione o elusione del giudicato quando sia sorretta da adeguata motivazione e rispetti le statuizioni conformative. Le censure avverso i contenuti del nuovo provvedimento, in quanto espressione di scelte discrezionali non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza, sono deducibili come vizi di legittimità nel giudizio di cognizione.

Il Fatto

L’appellante, colonnello del ruolo normale armi dell’Esercito, agisce per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata per il 2019. All’esito della rinnovazione, la Commissione superiore di avanzamento gli aveva attribuito un punto di merito finale di 28,21, collocandolo tra il quindicesimo e il sedicesimo posto della graduatoria, posizione insufficiente alla promozione.

Il ricorrente riteneva che la corretta esecuzione del giudicato imponesse l’assegnazione di un punteggio superiore a tutti e tre i controinteressati per ciascuna delle voci di cui all’art. 1058, comma 5, cod. ord. mil. Il TAR respingeva il ricorso, ravvisando nel giudicato il solo vincolo a tener conto della superiorità dell’ufficiale quanto alla voce c) e della sostanziale equivalenza dei curricula quanto alle voci a) e b). Propone appello, deducendo errore del giudice di primo grado per non aver rilevato la violazione ed elusione della sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di tardività della memoria del Ministero della Difesa, depositata oltre i termini dimidiati stabiliti dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ne dispone lo stralcio dagli atti. Nel merito, l’appello è infondato.

Il Consiglio di Stato ricostruisce i limiti dell’effetto conformativo. L’annullamento del giudizio di avanzamento comporta la rinnovazione del giudizio depurato dai vizi riscontrati, ma non conduce in via automatica alla promozione, in ragione della residua discrezionalità dell’Amministrazione. Nella speciale materia dell’avanzamento a scelta degli ufficiali, l’azione successiva al giudicato non è vincolata nell’esito: va considerata del tutto eccezionale l’ipotesi in cui all’annullamento consegua l’obbligo di iscrivere il ricorrente nel quadro di avanzamento.

La sentenza ottemperanda, osserva la Corte, non aveva imposto l’assegnazione di un punteggio non inferiore a quello dei parigrado sulle voci a) e b). Essa si era limitata a rilevare il macroscopico errore nell’apprezzamento dei titoli e la superiorità dell’ufficiale quanto alla voce c), nonché l’assenza di elementi idonei a fondare una superiorità dei controinteressati sulle qualità morali e professionali, risultando i curricula tutti eccellenti e simili. Il vincolo conformativo consisteva pertanto nell’obbligo di tener conto di tale superiorità quanto alla voce c) e della sostanziale equivalenza quanto alle voci a) e b), ferma restando l’ampia discrezionalità sull’esito.

La Commissione ha ottemperato: ha incrementato i punteggi, assegnato un valore superiore ai tre controinteressati sulla voce c) e, sulle voci a) e b), un punteggio superiore o uguale a quello di due colleghi e di poco inferiore rispetto al terzo, con differenze minime motivate con riferimento alla scheda valutativa conclusa con qualifica di “superiore alla media”. Risulta quindi smentito per tabulas l’assunto di una volontà dell’Amministrazione di non adeguarsi alla pronuncia.

Richiamando la propria recente decisione, la Sezione chiarisce che l’attribuzione del punteggio si colloca in un’ampia motivazione della rivalutazione: può porsi un problema di legittimità dell’operato amministrativo, ma non di nullità per inottemperanza al giudicato, che non ha eliso lo spazio valutativo attribuito all’Amministrazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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