Improcedibile il ricorso avverso l’inerzia: manca un provvedimento espresso (TAR Sicilia n. 1428 del 29.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’inerzia della pubblica amministrazione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiari espressamente il venir meno dell’interesse alla decisione, non essendo più configurabile una utilità concreta dall’accoglimento. Non può invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere se non risulta adottato il provvedimento espresso conclusivo del procedimento. La declaratoria ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. preclude l’esame del merito e non impedisce la compensazione integrale delle spese quando la condotta delle parti e la limitata attività difensiva la giustifichino.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Sicilia l’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza del 10.03.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel territorio di Ramacca. La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.

Nel corso del giudizio il Ministero ha trasmesso, in riscontro a un’istanza di accesso, il parere positivo n. 585 espresso dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC in data 7 febbraio 2025. La ricorrente ha quindi depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo l’estinzione del processo con compensazione delle spese. All’udienza camerale l’amministrazione resistente si è associata alla richiesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione del difensore della parte ricorrente conferma in modo univoco il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. Su questa premessa il Tribunale ha qualificato l’esito del giudizio in termini di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando il precedente di T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 13 giugno 2023, n. 10053.

La sentenza esclude espressamente, però, la diversa ipotesi della cessazione della materia del contendere. Alla luce del corredo documentale versato in atti non risulta adottato il provvedimento espresso conclusivo del procedimento iniziato con l’istanza del privato. Il parere positivo della Commissione Tecnica è, dunque, atto endoprocedimentale e non equivale alla determinazione finale dell’amministrazione: manca il presupposto per ritenere soddisfatta la pretesa sostanziale.

La distinzione ha rilievo sistematico. La cessazione della materia del contendere presuppone che la pretesa sia stata integralmente soddisfatta in corso di causa. La sopravvenuta carenza di interesse, invece, opera quando la parte non ha più ragione di coltivare il ricorso, indipendentemente dall’adozione del provvedimento richiesto. Nel caso concreto il Collegio ha ravvisato proprio questa seconda evenienza, con la conseguente declaratoria di improcedibilità che preclude ogni pronuncia nel merito.

Sul piano delle spese, nonostante il profilarsi di un possibile profilo di irricevibilità del ricorso, già rilevato ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il Tribunale ha disposto la compensazione integrale. La decisione Si fonda sull’esito del giudizio, sulla limitata attività difensiva della parte resistente, costituitasi con atto di mero stile, e sull’associazione dell’amministrazione alla richiesta della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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