L’interdittiva antimafia non richiede prova dell’attualità dell’infiltrazione (TAR Calabria n. 954 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non richiede la prova dell’attualità dell’infiltrazione mafiosa, né presuppone l’accertamento di responsabilità penali in capo ai titolari dell’impresa. Il quadro indiziario deve dare conto, in modo organico e coerente, di fatti aventi caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, valutati non atomisticamente ma nella loro intima connessione, secondo la regola causale del più probabile che non. È sufficiente che da tale quadro emerga una concreta verosimiglianza del rischio di condizionamento o di permeabilità dell’attività d’impresa rispetto alla criminalità organizzata. L’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 colloca la misura sul piano della massima anticipazione preventiva, estranea a qualsiasi logica sanzionatoria e alla certezza probatoria propria del giudizio penale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una SCIA per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ha impugnato l’informazione interdittiva adottata dal Prefetto in riscontro alla richiesta del Comune sulla sussistenza di cause interdittive. L’informativa si fondava su un quadro indiziario desunto da atti di indagine delle forze di polizia e da provvedimenti del giudice penale a carico del ricorrente. Sulla scorta di tale provvedimento il Comune ha emanato l’ordinanza dirigenziale con cui ha disposto la perdita di efficacia della SCIA.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’insussistenza dei presupposti dell’interdittiva: la non attualità del clan asseritamente disciolto, la mancanza di frequentazione con i cugini, la non gravità dei reati in materia di stupefacenti e l’assenza di una valutazione sul concreto rischio infiltrativo. L’istanza cautelare era stata rigettata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 159/2011 e l’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, che ancora l’informativa all’attestazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle imprese. La giurisprudenza consolidata — tra cui Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1743 del 2016 — esclude che il sistema delle cautele antimafia miri all’accertamento di responsabilità: esso opera come forma di massima anticipazione dell’azione di prevenzione, nella quale assumono rilievo situazioni anche solo potenzialmente pericolose di vicinanza o contiguità.

Il concetto di tentativo di infiltrazione mafiosa è sfumato e differenziato rispetto all’accertamento penale. Non si richiede la prova dell’occupazione mafiosa né la responsabilità dei titolari, essendo sufficiente un quadro indiziario complessivamente plausibile e sintomatico del pericolo di collegamento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 178/2021, ha confermato che il rischio di permeabilità va apprezzato in via presuntiva e non necessariamente come avvenuta infiltrazione.

La censura sull’attualità è respinta: secondo Consiglio di Stato, Sez. III, n. 670 del 2017, non è richiesta la prova dell’attualità delle infiltrazioni. Il legame parentale con soggetti affiliati può rilevare, come affermato da TAR Campania, Napoli, n. 947 del 2023, quando lascia ritenere, secondo criteri di verosimiglianza, che le decisioni sull’attività possano essere influenzate dalla criminalità. Quanto ai reati in materia di stupefacenti, la doglianza non convince: il Prefetto conserva una discrezionalità non arbitraria nella valutazione delle conseguenze.

Il Collegio ritiene il provvedimento sufficientemente motivato e le conclusioni prefettizie logiche e prive di aporie, considerata la natura preventiva e cautelare dell’interdittiva. Il primo motivo è infondato: le garanzie partecipative possono essere derogate in ragione della preminente finalità preventiva, e il ricorrente non ha allegato elementi che avrebbero potuto mutare la decisione. Accertata la legittimità dell’interdittiva, è respinta anche la domanda di annullamento dell’ordinanza comunale di perdita di efficacia della SCIA. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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