Ordine di demolizione atto vincolato e irrilevanza del rinvio della trattazione (Cons. Stato n. 2775 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un abuso edilizio, adottato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, costituisce atto dovuto e vincolato: non richiede motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia. L’omesso avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 degrada a irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, quando il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Nel processo amministrativo non esiste un diritto della parte al rinvio della trattazione: il differimento è subordinato alla ricorrenza di una situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e resta rimesso alla valutazione del giudice. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell’abuso non incide sull’esercizio del potere repressivo, né la pendenza di un procedimento di ridefinizione dei confini comunali incide sulla competenza territoriale al momento della constatazione.

Il Fatto

Il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Lizzanello ingiungeva, con ordinanza del 2013, la demolizione di opere edilizie abusive — un fabbricato per civile abitazione e accessori — realizzate in carenza di permesso di costruire su un terreno di proprietà indivisa. L’adozione del provvedimento seguiva a una vicenda complessa: un’analoga ordinanza del Comune di Cavallino era stata annullata dal TAR Puglia per incompetenza, essendo stata ritenuta viziata la procedura di modifica del territorio comunale, con la conseguenza che l’immobile continuava a ricadere nel Comune di Lizzanello.

Il destinatario impugnava la determina con cinque motivi, tra cui la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per contraddittorietà rispetto agli atti presupposti. Il TAR adito respingeva il ricorso. L’appellante reiterava le doglianze con un unico complesso motivo, dolendosi anche del mancato accoglimento dell’istanza di rinvio in attesa dell’adozione del PUG.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo profilo, il Collegio esclude che ricorresse alcuna situazione eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., unica condizione che può giustificare il differimento della trattazione, richiamando la recente Cons. Stato n. 654 del 2026 e la Cons. Stato n. 9760 del 2025. Nell’ordinamento processuale non esiste un diritto al rinvio fuori dai casi tassativi dei termini a difesa: la valutazione resta riservata al giudice, cui spetta il bilanciamento tra esigenze difensive e ragionevole durata del processo.

Il Collegio sottolinea come i numerosi rinvii già ottenuti, con spostamento della trattazione dal 2019 al 2024, imponessero una rapida decisione stante la risalenza della controversia. L’eventuale venir meno dell’interesse per effetto di un futuro provvedimento costituisce circostanza incerta e non pregiudica l’attuale diritto di difesa.

Quanto alla partecipazione procedimentale, la Corte conferma che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato (Cons. Stato n. 1268 del 2026; Cons. Stato n. 3168 del 2025). Il mancato avviso ex art. 7 legge n. 241/1990 non assume rilievo quando è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, degradando a irregolarità non invalidante ex art. 21-octies, comma 2.

Il Collegio ritiene manifestamente infondata la doglianza sulla pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini comunali: l’attività di repressione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non esige motivazione sull’interesse pubblico, essendo sufficiente la descrizione delle opere e l’individuazione delle violazioni (Cons. Stato n. 6301 del 2025). Il decorso del tempo non incide sulla legittimità del potere repressivo (Cons. Stato n. 9688 del 2025), né rileva un evento futuro e incerto quale lo spostamento dei confini, contando solo la competenza al momento della constatazione.

Infine, la pretesa compatibilità dell’intervento con il DPP al PUG adottato resta sfornita di riscontro: le disposizioni invocate prevedono conservazione e riuso del patrimonio esistente, non edificazione ex novo. In ogni caso, l’eventuale edificabilità dell’area non consentiva di costruire senza titolo, e la compatibilità con lo strumento urbanistico poteva semmai fondare una domanda di sanatoria. Le spese sono compensate per la mancata costituzione dei Comuni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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