Accesso difensivo del concorrente a piano d’impresa e PEF nella procedura concessoria (TAR Lazio n. 10948 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990, il concorrente in una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale ex art. 18 legge n. 84/1994 vanta una posizione giuridica qualificata e differenziata a conoscere la documentazione presentata dall’istante concorrente, ivi inclusi il piano d’impresa e il PEF, limitatamente alle parti che espongono i dati relativi alle tipologie di attività esercitate, ai volumi di traffico generati e al numero di clienti raggiunti. Non sono ostensibili i contratti commerciali e le informazioni non essenziali alla comprensibilità delle elaborazioni. La dichiarazione di inesistenza di documenti istruttori resa dall’Amministrazione impedisce di ordinare l’accesso, restando irrilevante in tale sede l’eventuale vizio istruttorio dell’azione amministrativa. I dati relativi ai canoni demaniali applicati per l’uso di beni pubblici non sono coperti da riservatezza commerciale.
Il Fatto
Una società operante nel settore della logistica, impresa portuale ex art. 16 legge n. 84/1994, aveva presentato istanza di concessione demaniale per un compendio di circa 34.583 mq. nel porto di Gaeta. L’Autorità di Sistema Portuale avviava il confronto competitivo con una domanda concorrente presentata da altra società, trasmettendo alle istanti la relazione istruttoria che proponeva un accordo procedimentale ex art. 11 legge n. 241/1990.
La ricorrente, evidenziate presunte incongruenze nella relazione istruttoria, presentava istanza di accesso alla documentazione concernente le concessioni già rilasciate alla concorrente, gli atti istruttori della procedura comparativa, i dati di traffico dichiarati e la documentazione relativa alla sostenibilità del piano occupazionale ed economico-finanziario. A fronte del diniego parziale opposto dall’Amministrazione, la società impugnava il provvedimento, proponendo altresì motivi aggiunti avverso il successivo diniego relativo alle autorizzazioni alla sosta temporanea rilasciate alla controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente esaminato le eccezioni in rito, affermando l’ammissibilità dei motivi aggiunti per la sussistenza di un collegamento con l’oggetto del giudizio, atteso che i dati di traffico relativi alle autorizzazioni in sosta temporanea assumevano rilevanza rispetto alla richiesta di concessione. La fattispecie è stata qualificata come accesso difensivo, essendo le richieste documentali funzionali a verificare eventuali profili di illegittimità delle determinazioni assunte dall’Amministrazione nell’ambito della procedura concessoria.
Quanto alla natura della posizione del concorrente, il Collegio ha chiarito che l’interesse alla legittima valutazione delle istanze in concorrenza configura quella “situazione giuridicamente tutelata” che legittima l’esercizio dell’accesso documentale. In particolare, i dati oggetto di valutazione istruttoria — tipologie di attività, volumi di traffico e clienti — erano stati riportati in chiaro nella relazione istruttoria senza essere oscurati, sicché le ragioni di segreto o riservatezza commerciale non potevano essere invocate per negarne l’ostensione. Tale documentazione, compreso il piano d’impresa e il PEF, è stata ritenuta ostensibile per le parti in cui espone tali dati, con esclusione dei contratti commerciali e delle informazioni non essenziali alla comprensibilità delle elaborazioni.
Il Collegio ha invece rigettato la richiesta di ostensione delle parti del piano d’impresa e del PEF concernenti il piano occupazionale e la sostenibilità economica, per difetto di uno specifico e adeguatamente circostanziato interesse conoscitivo, tenuto conto che i relativi indicatori erano già stati esposti in chiaro nella relazione istruttoria. In relazione ai verbali delle riunioni della Commissione istruttoria e agli altri contributi istruttori, la dichiarazione dell’Amministrazione circa la loro inesistenza è stata ritenuta idonea a impedire l’ordine di esibizione, essendo il giudizio sull’accesso insensibile all’eventuale vizio istruttorio dell’azione amministrativa, la cui verifica esula da tale sede.
Quanto ai motivi aggiunti, la richiesta di ostensione delle autorizzazioni alla sosta temporanea è stata accolta, essendo i relativi dati di traffico rilevanti per chiarire il rapporto con quelli dichiarati a sostegno della domanda di concessione. Nessuna ragione di riservatezza è stata ritenuta opponibile alla conoscenza dei canoni applicati, trattandosi di somme corrisposte per l’utilizzo di beni pubblici e prevalendo le esigenze conoscitive del soggetto operante in concorrenza nel porto. La sentenza ha quindi accolto in parte il ricorso introduttivo, ordinando l’ostensione della documentazione richiesta nei termini precisati, ha accolto i motivi aggiunti e ha dichiarato cessata la materia del contendere per le richieste già soddisfatte, con compensazione integrale delle spese per la parziale reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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