Nullità notifica sanata se l’atto raggiunge lo scopo (Corte dei Conti Sez. I App. n. 14 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità della notificazione dell’atto di citazione non può essere pronunciata quando l’atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, avendo consentito al convenuto di costituirsi e di approntare le proprie difese. L’eccezione di nullità, inoltre, deve essere opposta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso, a pena di tardività. Quanto al merito, la titolarità del diritto di proprietà sui terreni, acquisita per testamento olografo con effetto dal decesso della de cuius, esclude la configurabilità del danno erariale per l’indebita percezione di aiuti comunitari, rendendo irrilevante il contratto di affitto allegato alle domande.

Il Fatto

La Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 27/2022, aveva condannato l’appellante al pagamento di euro 248.428,18 in favore dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, oltre rivalutazione e interessi, per l’indebita percezione di finanziamenti comunitari nel settore agricolo.

Il primo giudice aveva ravvisato una condotta fraudolenta: l’appellante avrebbe allegato alle domande di aiuto un contratto di affitto di alcune particelle di terreno, stipulato con la sorella già deceduta, al fine di incrementare la superficie posseduta. L’appellante ha impugnato la decisione deducendo l’erronea valutazione dell’eccezione di nullità della notifica della citazione, la violazione del diritto di difesa con conseguente mancata proposizione dell’eccezione di prescrizione e l’errata quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare la dedotta nullità della sentenza di prime cure per vizi della notifica dell’atto di citazione. Il Collegio richiama il coordinato disposto degli artt. 44, 45 e 48 del c.g.c.: la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni sulla persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data. Tuttavia, l’art. 44, comma 3, del c.g.c. stabilisce che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

Nel caso concreto la notifica ha comunque conseguito il proprio fine, poiché l’appellante si è regolarmente costituito in primo grado, depositando una comparsa con tesi difensive di contenuto pressoché analogo alle censure poi riproposte in appello. Tale rilievo è assorbente di tutte le eccezioni sollevate. La Corte osserva inoltre che i profili specifici dedotti — l’assenza della dichiarazione di conformità all’originale ex art. 137, comma 3, c.p.c., la consegna a mani del figlio non convivente e l’assenza della raccomandata informativa — risultano tardivi rispetto ai termini dell’art. 45, comma 2, del c.g.c. e in contrasto con il divieto di nova in appello.

Il secondo motivo, fondato sul preteso pregiudizio al diritto di difesa, non è accolto. Ritenuta la ritualità della notifica, è giustificata la declaratoria di inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, sollevata tardivamente ai sensi dell’art. 90, primo comma, del c.g.c..

Il Collegio affronta quindi la questione centrale, relativa alla titolarità delle particelle di terreno attestate nelle domande di aiuto. Dai pubblici registri emerge che l’appellante aveva donato i terreni alla sorella con atto notarile del 2.5.2000 e che la stessa, con testamento olografo dell’8.3.2005, lo aveva nominato erede universale, con effetto dal decesso avvenuto il 14.3.2005. Al momento dell’allegazione dei documenti alle domande di aiuto, dunque, l’appellante era già proprietario delle particelle. Il contratto di affitto, sottoscritto dopo il decesso della sorella, quand’anche non veritiero, potrebbe al più configurare un falso innocuo, irrilevante ai fini della responsabilità contabile, considerata anche la qualifica di bracciante agricolo dell’appellante.

Non sussistono i nova in appello eccepiti dalla Procura generale, trattandosi di documenti preesistenti e risultanti dai pubblici registri, che sarebbe spettato all’organo inquirente depositare tempestivamente. Assorbite le altre questioni, l’appello è accolto, con riforma della sentenza gravata e liquidazione delle spese in favore del difensore distrattario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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