Caso fortuito da precipitazioni atmosferiche e dati pluviometrici da fonti qualificate (Cass. civ. Sez. 3 n. 8474 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le precipitazioni atmosferiche integrano l’ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., quando assumono i caratteri dell’imprevedibilità oggettiva e dell’eccezionalità. Tale accertamento deve essere fondato su dati scientifici di tipo statistico, i c.d. dati pluviometrici, di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. I dati devono essere attinti da fonti certe e qualificate, la cui attendibilità possa desumersi dalla natura istituzionale del soggetto rilevatore o da altre circostanze analiticamente indicate. La sussistenza del fortuito costituisce oggetto di onere probatorio a carico del custode e non di eccezione in senso stretto, sicché è suscettibile di rilievo officioso e può essere accertata dal consulente tecnico d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile a seguito di un allagamento da acque reflue e fognarie, verificatosi il 1° ottobre 2018. Ella ascriveva l’evento alla inadeguatezza del collettore fognario comunale, già oggetto di precedenti dissesti. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, su gravame del Comune, la respingeva ritenendo provata l’eccezionalità dell’evento alluvionale e, quindi, la sussistenza del caso fortuito idoneo ad esonerare il custode dalla responsabilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, scrutinando il primo motivo di ricorso, ha distinto le due censure in esso articolate. Ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità della consulenza tecnica d’ufficio per asserita violazione del contraddittorio. Richiamando le Sezioni Unite n. 3086 del 2022, ha affermato che il consulente può acquisire documenti anche al di fuori dell’attività di allegazione delle parti, non applicandosi al suo operato le preclusioni istruttorie, a condizione che sia assicurato il contraddittorio. Nella specie, la nullità eventuale sarebbe stata solo relativa e, non essendo stata tempestivamente eccepita dalla parte, non poteva trovare seguito in sede di legittimità.
Ha invece accolto la censura di violazione dell’art. 2051 cod. civ., affermando che l’accertamento del fortuito, rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni, deve essere orientato da dati scientifici di tipo statistico. Tali dati devono riferirsi specificamente al luogo ove è collocata la res oggetto di custodia, con possibilità di utilizzare dati di zone limitrofe solo previa motivazione sulla loro estensibilità, e devono essere acquisiti da fonti di rilevazione pienamente attendibili.
La Corte ha censurato la sentenza impugnata per aver attribuito rilievo a dati pluviometrici riferiti ad un Comune limitrofo, attinti da un sito internet non meglio precisato, la cui natura istituzionale non era stata verificata. Ha precisato che, se neppure la declaratoria dello stato di emergenza fa presumere il fortuito, a maggior ragione la sua ricorrenza può essere affermata solo quando i dati rivelatori dell’eccezionalità provengano da fonti certe e qualificate, come il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare o le ARPA regionali.
Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite.
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Nota della Redazione
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