Obbligo del Ministero dell’Istruzione di provvedere sul riconoscimento del titolo abilitante estero entro 120 giorni (TAR Lazio n. 10554 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, l’obbligo di provvedere sorge per il Ministero dell’Istruzione e del Merito per il solo fatto della presentazione di una formale istanza e della scadenza del relativo termine, senza che occorra alcun ulteriore presupposto. Il termine complessivo per la conclusione del procedimento è di giorni 120 dalla presentazione della domanda, comprensivo del termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e di quello di tre mesi per l’adozione del provvedimento finale. Decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’Amministrazione integra la violazione degli artt. 2 e seguenti della legge n. 241/1990 e legittima l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato in data 28 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione di insegnante. Riteneva la ricorrente che fossero decorsi i termini di conclusione del procedimento, pari a 120 giorni, senza che l’Amministrazione avesse adottato alcun provvedimento espresso.
Avendo constatato la perdurante inerzia, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere l’ordine all’Amministrazione di provvedere sull’istanza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi del decreto-legge n. 173/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 604/2022.
Quanto ai presupposti dell’obbligo di provvedere, il Tribunale ha affermato che sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia necessario alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Tali presupposti risultano integrati nel caso di specie: la domanda di riconoscimento risale al 28 aprile 2025 e l’Amministrazione non si è pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico previsto dal d.lgs. n. 206/2007.
Il Tribunale ha quindi esaminato la disciplina del procedimento richiamando l’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, che prevede, rispettivamente, il termine di trenta giorni dalla domanda per la verifica di completezza della documentazione e il termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per l’adozione del provvedimento di riconoscimento. Ne consegue che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione deve concludere il procedimento è di quattro mesi, ovvero 120 giorni, comprensivi dell’eventuale fase di integrazione documentale.
Accertata la scadenza del termine alla data di proposizione del ricorso e la mancata adozione del provvedimento finale, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso e ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, considerata la natura di procedimenti “di massa” per l’elevato numero di istanze. Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, condannando infine il Ministero al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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