Concordato semplificato: il sindacato del tribunale si estende ai presupposti della composizione negoziata (Cass. civ. Sez. 1 n. 623 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello si pronuncia sul reclamo avverso il provvedimento di inammissibilità della proposta di concordato semplificato, reso in limine dal tribunale ai sensi dell’art. 25-sexies, terzo comma, CCII, non è ricorribile per cassazione, né ai sensi degli artt. 25-sexies, settimo comma, e 247 CCII, né ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost., difettando il carattere della decisorietà. Il tribunale, nello scrutinio di ritualità della proposta, non si limita a una verifica formale ma estende il sindacato alla sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi, ex art. 12 CCII, tramite l’esame mediato dei documenti di cui all’art. 25-sexies, primo comma, e all’art. 39 CCII.
Il Fatto
La società, dopo aver ottenuto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., non era riuscita a eseguirlo per il mancato realizzo degli immobili ai prezzi concordati. Essa presentava quindi istanza di composizione negoziata, conclusasi con esito negativo, e chiedeva l’ammissione al concordato semplificato per la cessione dei beni. Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta, ritenendo che la composizione negoziata non avesse avuto una sua ragion d’essere ab origine. Il reclamo alla Corte d’appello veniva rigettato; la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione del regime di impugnabilità del decreto reso dalla Corte d’appello in sede di reclamo. Richiamato il principio già affermato da Cass. n. 31641/2025, secondo cui il giudizio di ammissibilità non si arresta a una valutazione meramente formale ma si estende a uno scrutinio di legalità sostanziale, la Corte ravvisa un vuoto normativo nella disciplina del concordato semplificato. Esso viene colmato mediante l’applicazione analogica dell’art. 47, quarto e quinto comma, CCII, dettato in tema di concordato preventivo, con la conseguente reclamabilità del provvedimento di inammissibilità reso in limine dal tribunale.
Da ciò deriva, in parallelo con Cass. n. 31176/2025, la non ricorribilità per cassazione del decreto della Corte d’appello che conferma la declaratoria di inammissibilità. La decisione, ancorché adottata all’esito del reclamo, non ha carattere decisorio, non incidendo su diritti soggettivi con efficacia di giudicato. La valutazione di ammissibilità, infatti, si svolge in un contesto di interlocuzione tra il giudice e il debitore, privo di una vera contrapposizione tra parti in un giudizio di natura contenziosa. Il ricorso è dichiarato inammissibile, pur dando atto la Corte dell’intervenuta apertura della liquidazione giudiziale.
Ritenute di particolare importanza le questioni, la Corte le esamina nel merito ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., enunciando il principio di diritto. Il rapporto tra composizione negoziata e concordato semplificato è di necessario collegamento pregiudiziale: il secondo non è praticabile senza il rituale esito negativo del primo. Il tribunale, nel controllo di ritualità della proposta, deve quindi verificare anche la sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, come le prospettive di risanamento, evitando che l’istituto venga strumentalizzato per accedere ai vantaggi della soluzione concordataria. Tale verifica avviene tramite l’esame mediato della relazione finale dell’esperto e della documentazione prodotta.
La Corte precisa che non si tratta di un controllo nuovo: mutatis mutandis, esso ricalca quello che il tribunale esercitava, sotto la vigenza della legge fallimentare, sulla relazione del professionista attestatore nel concordato preventivo, verificandone congruità, logicità e collegamento tra dati riscontrati e giudizio conclusivo. La mancata esecuzione dell’accordo di ristrutturazione e l’assenza di rinnovate trattative rendevano corretta la declaratoria di inammissibilità della proposta. Nessuna statuizione è dovuta per il giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.
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Nota della Redazione
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