Esproprio tardivo e decadenza dall’impugnazione non sanata dalla riassunzione (TAR Sardegna n. 288 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di esproprio emanato oltre il termine finale fissato nella dichiarazione di pubblica utilità non è nullo né inesistente, ma costituisce pur sempre esercizio di potestà amministrativa, ancorché illegittimo. Esso deve pertanto essere impugnato dall’interessato nel termine di decadenza; in difetto di tempestiva impugnazione il provvedimento produce i suoi effetti e in capo al proprietario residua il solo diritto a percepire l’indennità, con esclusione del risarcimento per lesione del diritto dominicale. Il termine di efficacia del vincolo espropriativo è quello individuato dall’Autorità espropriante nella dichiarazione di pubblica utilità, non quello del quinquennio di cui all’art. 20 della legge n. 865 del 1971. La preclusione maturata nel giudizio civile, poi riassunto davanti al giudice amministrativo, resta ferma ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

Le ricorrenti, anche nella qualità di eredi, hanno agito per accertare l’illegittimo impossessamento da parte del Comune di un terreno di loro proprietà, occupato d’urgenza nel 1978 in vista dell’espropriazione. Chiedevano la condanna dell’Ente al risarcimento del valore attuale del bene e dei danni per il mancato godimento, oltre al danno non patrimoniale.

Il giudizio è stato riassunto davanti al TAR dopo che il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 328 del 2021, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione. Le ricorrenti sostenevano la tardività del decreto di esproprio, adottato oltre il quinquennio dall’immissione in possesso, e il mancato completamento delle opere nei termini della dichiarazione di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambe le doglianze. Sul primo profilo rileva che il decreto di esproprio trova fondamento nella dichiarazione di pubblica utilità contenuta nel decreto di approvazione del Piano di Zona del 28.07.1977, il cui art. 4 fissava in quindici anni il tempo di attuazione del piano e delle relative espropriazioni. L’individuazione dell’efficacia del vincolo è rimessa all’Autorità espropriante, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 2359 del 1865 e oggi dell’art. 13 del d.P.R. n. 327 del 2001: il decreto del 1988 risulta quindi tempestivo rispetto a quel termine.

La Corte esclude il richiamo alla sentenza n. 370 del 2012 della Corte d’Appello di Cagliari, perché riguarda soggetti e terreni diversi (il fondo “Birdis”) e una fase distinta del Piano. Soprattutto, in quel caso il Comune non aveva ancora emesso il decreto di esproprio al momento del giudizio civile, mentre le odierne ricorrenti hanno adito il Tribunale nel 2015, quando il decreto era già stato adottato e ne contestavano proprio l’illegittimità.

Il passaggio centrale è di ordine processuale: il decreto di esproprio tardivo non è nullo né inesistente e deve essere impugnato nei termini. La Corte richiama TAR Milano n. 1630 del 2021, conforme a Cons. Stato n. 4799 del 2016, Cass. Sez. Un. n. 10879/2015 e Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 2007. In assenza di impugnazione il provvedimento produce effetti e resta il solo diritto all’indennità. La decadenza già maturata nel giudizio civile resta ferma per effetto dell’art. 11 cod. proc. amm.

Sul secondo motivo, la variante al Piano del 1993 invocata dalle ricorrenti interessa, per stessa ammissione contenuta nell’atto, solo la prima fase di attuazione, estranea ai terreni in contestazione. La generica affermazione sul minor avanzamento della seconda fase non è prova sufficiente del mancato completamento delle opere. Il profilo, del resto, era riscontrabile già nel 1993 e fu sollevato solo nel 2015. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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