Decreto flussi 2021, la domanda non richiede il visto di ingresso (Cons. Stato n. 2804 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 42, comma 7, d.l. 73/2022 ha natura derogatoria e di semplificazione e consente espressamente di presentare, nell’ambito del decreto flussi 2021, domande di assunzione in favore di cittadini stranieri già presenti in Italia, ancorché irregolarmente, alle condizioni ivi previste. Il previo visto di ingresso non è presupposto di ammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in questa ipotesi, perché la normativa speciale non lo contempla. La disciplina dei flussi 2021 non pone alcun limite temporale legato alla data di ingresso dello straniero, purché la domanda sia presentata nel termine stabilito dal DPCM. Il provvedimento questorile che dichiari inammissibile l’istanza per mancanza del visto assume quindi un presupposto ostativo non previsto dal legislatore ed è illegittimo.
Il Fatto
L’appellante, cittadino straniero presente in Italia dal 13 febbraio 2020, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto con cui il Questore di Viterbo ha dichiarato inammissibile la sua domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La ragione addotta era che l’istanza proveniva da soggetto privo di visto di ingresso e quindi in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.
Davanti al giudice di primo grado il ricorrente ha dedotto di aver utilizzato la procedura del decreto flussi 2021, che il datore di lavoro aveva presentato la richiesta di nulla osta il 1° febbraio 2022, entro il termine del 17 marzo 2022, e che l’art. 42, comma 7, d.l. 73/2022 ammette la domanda anche per gli stranieri già presenti, ancorché irregolari. Il TAR Lazio, con sentenza n. 4389/2025, ha respinto il ricorso, ritenendo che l’istanza ex decreto flussi fosse stata archiviata perché proposta oltre due anni dall’ingresso e che da ciò derivasse l’irregolarità dello straniero. Avverso tale decisione è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato individua il punto centrale nella corretta interpretazione dell’art. 42, comma 7, d.l. 73/2022. La norma, nel suo dato letterale, applica le disposizioni del decreto flussi 2021 anche ai cittadini stranieri per i quali sia stata presentata domanda di lavoro subordinato e che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022, a condizione che si trovino in una delle situazioni elencate alle lettere a) e b), tra cui i rilievi fotodattiloscopici ovvero il soggiorno precedente documentato da dichiarazione di presenza o da attestazioni di data certa provenienti da organismi pubblici.
La Sezione qualifica la disposizione come norma di semplificazione, destinata a consentire regolarizzazioni mirate di lavoratori già presenti sul territorio. Ne deriva che il visto di ingresso non costituisce presupposto della domanda: la disciplina speciale non lo richiede, proprio perché il lavoratore si trova già in Italia.
Quanto alla ragione addotta dal TAR, il Collegio rileva che la normativa flussi 2021 non prevede alcun limite temporale legato alla data di ingresso dello straniero. L’unico termine rilevante è quello di presentazione della domanda stabilito dal DPCM. La circostanza che la precedente istanza sia stata archiviata per tardività rispetto all’ingresso non fonda dunque alcun giudizio di irregolarità idoneo a sostenere il provvedimento questorile.
Il Consiglio di Stato osserva inoltre che la procedura era stata attivata in applicazione della disciplina semplificata e che la domanda flussi 2021 era stata tempestivamente presentata dal datore di lavoro. La motivazione del Questore, fondata sull’assenza di un visto che non era richiesto, è pertanto non condivisibile, così come la sentenza di primo grado, che ha rinvenuto presupposti ostativi non previsti dal legislatore.
L’appello è quindi accolto, con annullamento della sentenza impugnata e del provvedimento questorile. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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