Decreto ingiuntivo non opposto e ottemperanza al silenzio del Comune (TAR Sicilia n. 844 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ed è quindi azionabile con il giudizio di ottemperanza. Accertata la ritualità della notifica e del deposito del ricorso, nonché la notifica del titolo in forma esecutiva, il silenzio dell’amministrazione intimata, che non contesti specificamente l’inadempimento né dia prova contraria, integra prova del mancato adempimento. Il giudice amministrativo ordina all’ente di adottare gli atti necessari all’esecuzione e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa il 12 gennaio 2021, n. 65, notificato in forma esecutiva al Comune il 16 marzo 2021. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Con una prima ordinanza il giudizio è stato sospeso, sul presupposto dell’approvazione di una delibera di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con conseguente applicazione della sospensione delle procedure esecutive fino alla decisione della Sezione di controllo della Corte dei Conti. Approvato il piano, la ricorrente ha chiesto la fissazione dell’udienza, ma il Comune non ha comunicato né l’inserimento del credito nel piano approvato né la documentazione di supporto. Un’ulteriore ordinanza ha assegnato all’ente un termine per adempiere, senza esito. All’udienza camerale nessuno è comparso e il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di ammissibilità dell’azione. Tra i provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato, indicati dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., rientra anche il decreto ingiuntivo non impugnato nei termini di legge. Il richiamo è a un proprio precedente, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 153 del 2021, citato anche per i richiami di giurisprudenza ivi contenuti.

Superato il vaglio preliminare, il giudice verifica le formalità procedurali: notifica del ricorso per ottemperanza, deposito nel termine dimidiato di quindici giorni, deposito del decreto ingiuntivo e del decreto di esecutorietà, notifica del titolo in forma esecutiva al Comune. Tutti gli adempimenti risultano osservati.

Sul piano probatorio, il Collegio rileva il silenzio del Comune, che non ha dato adempimento all’ordinanza istruttoria né ha contestato specificamente l’assunto della ricorrente. Trova applicazione il principio per cui il fatto non specificamente contestato si considera provato, richiamato con CGARS, Sez. giurisdizionale, n. 703 del 2011. Resta così dimostrata la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il ricorso è quindi accolto. Ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. il Comune è ordinato di adottare gli atti necessari all’esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica di parte se antecedente. Il Collegio precisa che non spettano alla ricorrente spese e diritti per attività esecutive in forme civilistiche o per atti di precetto, non necessari alla rituale proposizione del gravame.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle autonomie locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega a dirigente o funzionario fornito delle competenze professionali idonee, perché provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, con spese a carico del Comune. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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