Retroattività del criterio di rimborso endoprotesi e obbligo di contraddittorio (TAR Lombardia n. 2264 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che modifica, con effetto retroattivo, il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero e comporta una rideterminazione in diminuzione dei corrispettivi già riconosciuti agli erogatori accreditati necessita della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. L’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale non integra un vizio meramente formale, ma assume valenza sostanziale quando l’apporto partecipativo dell’interessato avrebbe potuto condurre a un esito provvedimentale diverso. Il recupero integrale degli sconti ottenuti dalle strutture sull’acquisto delle protesi, disposto dal nuovo regime per gli esercizi 2010-2019, incide su posizioni consolidate e richiede quindi la preventiva interlocuzione con i destinatari.

Il Fatto

La ricorrente è un ente accreditato e a contratto con il Sistema sanitario regionale. Ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/3245 del 16 giugno 2020, che ha ridisciplinato il rimborso degli interventi chirurgici con impianto di endoprotesi per i ricoveri degli anni 2010-2019.

Il regime previgente riconosceva una remunerazione aggiuntiva al D.R.G., pari a un valore percentuale del costo medio rilevato dell’endoprotesi impiantata, calcolato sulla base dei flussi di rendicontazione periodica. La nuova delibera ha imposto di non considerare gli sconti di cui le strutture avevano beneficiato nell’acquisto delle protesi e di recuperare l’intero ammontare degli sconti medesimi, senza rideterminare il costo medio. La ricorrente ha articolato cinque censure, tra cui la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento. La Regione si è costituita con atto di stile, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato per primo il motivo relativo al difetto di partecipazione procedimentale, ritenendolo fondato. La delibera impugnata interviene sul criterio di rimborso applicato negli anni precedenti e ne modifica la struttura: per gli interventi realizzati tra il 2010 e il 2019 gli sconti ottenuti dalle strutture non vengono più considerati nel sistema di rimborso, a differenza di quanto previsto in passato.

Questa variazione, secondo il Tribunale, necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale. Il pregiudizio per gli enti gestori di strutture accreditate è evidente e grave, perché la delibera comporta una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi già riconosciuti, con recupero integrale degli importi di sconto ottenuti.

Il TAR ha qualificato il vizio non come meramente procedimentale, ma come dotato di valenza sostanziale. La ricorrente, nelle ulteriori doglianze, ha offerto elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un differente esito provvedimentale rispetto a quello concretamente confluito nella delibera.

Il ricorso è stato quindi accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento della delibera impugnata. Le spese di giudizio sono state compensate per la natura della controversia e la novità della questione affrontata. La sentenza è stata resa nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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