Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Abruzzo n. 332 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Ove il difensore dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice non può decidere nel merito né procedere d’ufficio, non essendo titolare del potere di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo che conforma il giudizio amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente, in possesso della laurea di tecnico sanitario di radiologia medica, aveva partecipato nel 2009 a una selezione indetta dall’ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per il reclutamento a tempo determinato, venendo assunta con contratto a termine poi più volte prorogato. Con deliberazione del Direttore Generale n. 222 del 12 febbraio 2019, l’Azienda aveva indetto una procedura di stabilizzazione del personale precario, prevedendo tra le figure anche l’assunzione a tempo indeterminato di quattordici tecnici sanitari di radiologia medica.

Ritenendo illegittimo l’avviso nella parte in cui ammetteva alla stabilizzazione soggetti non aventi diritto e introduceva criteri di priorità e valutazioni del servizio flessibile, la ricorrente lo impugnava con ricorso depositato l’8 aprile 2019, articolando tre motivi di illegittimità. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio. Dopo un’istruttoria disposta dal Collegio, la difesa della ricorrente depositava il 7 gennaio 2025 una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione squisitamente processuale, relativa al destino del ricorso a fronte della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte. La ricostruzione muove dal rilievo che la disponibilità dell’azione permane in capo al ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, così che la parte può validamente dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia.

Da tale premessa il Tribunale trae la conseguenza che il giudice, in questa evenienza, non dispone né del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La verifica dell’interesse costituisce infatti espressione del principio dispositivo, che assegna alla parte e non al giudice la determinazione circa la prosecuzione del giudizio.

Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. A sostegno sono citate TAR Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971, TAR Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288.

Alla stregua di tali principi il ricorso introduttivo viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio non si pronuncia quindi nel merito dei tre motivi articolati, che restano assorbiti dalla declaratoria processuale. Sulle spese il Tribunale nulla dispone, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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