Fascia cimiteriale, condono e silenzio assenso: il vaglio tempus regit actum (Cons. Stato n. 1772 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 338 R.D. n. 1265/1934, nella formulazione ratione temporis applicabile, va individuato con riferimento al momento di realizzazione dell’abuso e a quello di presentazione dell’istanza di condono, in forza del principio tempus regit actum. La successiva riduzione della fascia di rispetto non opera retroattivamente e non incide sulla legittimità del diniego. Il silenzio assenso sul condono non si forma quando l’opera ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico e manchi il parere favorevole dell’amministrazione preposta alla sua tutela, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L. n. 47/1985. Il limite di ampliamento del 10 per cento si parametra alla singola unità immobiliare o al singolo edificio, non all’intero compendio.
Il Fatto
I proprietari di un complesso immobiliare impugnavano davanti al TAR Toscana il diniego di condono edilizio relativo all’ampliamento di un ex fienile, risalente al 1973, unitamente all’ordine di demolizione e agli atti presupposti. Il Comune di Firenze aveva respinto l’istanza per contrasto con il vincolo cimiteriale nella fascia di rispetto del cimitero di Rovezzano. Il Tribunale dichiarava improcedibili il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti e respingeva il terzo, compensando le spese.
I ricorrenti interponevano appello, censurando la mancata considerazione della riduzione della fascia a 100 metri all’epoca dell’abuso, l’avvenuta formazione del silenzio assenso e l’eccessività della sanzione demolitoria. Il Collegio accoglieva la domanda cautelare in considerazione del pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale dell’ampiezza della fascia di rispetto applicabile. L’art. 338 R.D. n. 1265/1934, nella formulazione originaria, prevedeva il divieto di costruire ed ampliare entro il raggio di duecento metri. La riduzione a 100 metri invocata dagli appellanti non risultava riferibile al cimitero interessato, ma ad altri cimiteri cittadini, secondo quanto emergeva dall’ordinanza richiamata. La ricostruzione della disciplina al momento della commissione dell’abuso imponeva dunque di confermare l’estensione di 200 metri.
Quanto alla dedotta formazione del silenzio assenso, il Collegio richiama l’art. 32, comma 1, L. n. 47/1985, che subordina il rilascio del titolo al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, e l’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, che esclude l’operatività del silenzio in presenza di vincoli paesaggistici. Poiché il parere paesaggistico si era concluso quando la fascia era già tornata a 200 metri, il silenzio non poteva reputarsi formato. Il rilascio di una concessione in sanatoria per altro manufatto, ultimato nel 1953, non sovvertiva tale quadro.
Il Collegio esclude poi che i provvedimenti favorevoli assunti in un arco temporale di riduzione del vincolo possano riflettersi su opere realizzate in epoca antecedente, e che un affidamento possa precludere all’amministrazione determinazioni vincolate. Sul punto richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 10988 del 2023, secondo cui il carattere sostanzialmente assoluto del vincolo preclude il rilascio della sanatoria senza ulteriori valutazioni di compatibilità, e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3667 del 2015.
Quanto al limite del 10 per cento, la norma parametra l’incremento volumetrico al singolo edificio, non all’intero compendio composto da più fabbricati. La sanzione demolitoria, infine, costituisce atto dovuto e non è pregiudicata dal decorso del tempo, che non radica alcun affidamento; essa è sufficientemente motivata con la descrizione delle opere e delle ragioni dell’abusività, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 8510 del 2025 e Sez. II, n. 6750 del 2025. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese in favore del Comune e compensazione verso il Ministero.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.