Equa riparazione, decreto Pinto esecutivo e ottemperanza al pagamento (TAR Campania n. 306 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a costituire titolo per l’azione di ottemperanza. L’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. ha codificato tale orientamento, già affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Il ricorso è fondato quando il decreto sia divenuto definitivo per mancata opposizione, sia decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica e risulti l’inerzia dell’Amministrazione, che non provi l’avvenuto pagamento. La preventiva presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e l’inutile decorso del termine di sei mesi costituiscono condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, ente ecclesiastico, agisce per l’ottemperanza al decreto con cui la Corte di Appello di Napoli, decidendo su un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89/2001, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore di una somma, oltre interessi legali. Il decreto è stato ritualmente notificato in forma esecutiva al Ministero.
L’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente chiede quindi l’esecuzione del dictum e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento. Il decreto in questione è divenuto definitivo per mancata proposizione dell’opposizione, come da certificato della cancelleria competente. È inoltre decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero abbia dato esecuzione.
Il giudice richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che ha codificato un consolidato orientamento: il decreto emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484).
Ne discende l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001). È poi decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento da parte dell’amministrazione giudiziaria.
Il ricorso è pertanto accolto: è ordinato al Ministero di eseguire la statuizione giudiziale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese sono compensate, essendo già stato proposto per il medesimo titolo altro ricorso per ottemperanza.
Nota della Redazione
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