Ordine di demolizione: natura vincolata e irrilevanza dell’affidamento (TAR Lazio n. 695 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo ha natura doverosa e vincolata e non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, né una specifica valutazione dell’interesse pubblico al ripristino dell’ordinato assetto del territorio. A fronte della realizzazione di un manufatto senza titolo edilizio il privato non è titolare di alcun affidamento meritevole di tutela. Il lungo tempo trascorso dall’edificazione non fa venir meno l’interesse alla rimozione dell’abuso. Qualora le opere abusive siano tra loro connesse, l’abuso va considerato nella sua unitarietà e si procede all’integrale ripristino dello stato dei luoghi, non essendo possibile scorporare le opere da demolire da quelle assoggettabili alla sola sanzione pecuniaria.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari livellari di terreni nel Comune di Fondi, impugnavano l’ordinanza di demolizione emessa dal responsabile del settore pianificazione urbanistica. Il provvedimento riguardava numerose opere realizzate su cinque fabbricati e su più particelle catastali, alcune delle quali oggetto di una precedente concessione edilizia in sanatoria.

I ricorrenti deducevano la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, l’avvenuto assenso delle opere in forza del titolo in sanatoria, la natura non volumetrica di alcune strutture e la pretesa pertinenzialità di altri manufatti, oltre alla risalente realizzazione delle opere. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, richiama la giurisprudenza costante secondo cui la natura vincolata dell’ordine di demolizione esclude l’obbligo di avviso procedimentale: l’adozione del provvedimento si impone a fronte della violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie e non implica alcuna valutazione dell’interesse pubblico (Consiglio di Stato sent. 5968/2024). La generica censura sulla riferibilità delle particelle ai due proprietari non determina l’annullamento, non essendo in contestazione la disponibilità dei mappali né l’estraneità agli abusi.

Quanto al secondo motivo, dall’esame della concessione in sanatoria emerge l’assenso alla conservazione di un solo portico, mentre un portico risulta realizzato ex novo e quello assentito è stato chiuso creando nuova volumetria: gli assunti attorei sono smentiti documentalmente.

Riguardo alle tre tettoie, il Collegio rileva che esse accedono a una sala ristoro e a un locale cucina parimenti abusivi e non conformi al titolo. Le tettoie sono inscindibilmente legate al manufatto abusivo e ne seguono la sorte (Consiglio di Stato sent. n. 7131/2024): l’abuso va considerato nella sua unitarietà, senza scorporo delle opere assoggettabili alla sola sanzione pecuniaria.

Sulla pretesa pertinenzialità del secondo fabbricato, il Collegio ricorda che il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto di quello civilistico e si applica solo a opere di modesta entità, accessorie e coessenziali all’opera principale (Consiglio di Stato n. 5605/2024). Il manufatto, per dimensioni e valore autonomo, non risponde a tale nozione.

Infine, il tempo trascorso non fa venir meno l’interesse al ripristino: l’ordine di demolizione non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse (Consiglio di Stato sent. n. 7167/2024). I ricorrenti non deducono neppure l’anteriorità dell’edificazione al 1967. Anche i lavori di manutenzione su immobile privo di titolo non ne impediscono la demolizione. Il ricorso è respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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